Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19186 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19186 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
HASANBELLI ERIJON, nato in Albania il 9.7.1978
MAIOLO SALVATORE, nato a Cernusco sul Naviglio il 21.1.1983
KARARAJ MIKELO, nato in Albania il 28.3.1986
KARARAJ ELIS, nato in Albania il 6.10.1973

avverso la ordinanza in data 19.9.2017 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, hanno impugnato l’ordinanza
pronunciata in data 19.7.2017 con la quale il Tribunale di Milano in composizione
monocratica ha rigettato l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato
contestato agli imputati ai sensi dell’art. 73, quarto comma DPR 380/2001 stante
l’aggravante ad effetto speciale dell’ingente quantità ed ha contestualmente
disposto la trasmissione degli atti al dirigente dell’ufficio per la rassegnazione del

Data Udienza: 29/03/2018

procedimento ad una Sezione in composizione collegiale. Le doglianze svolte dai
prevenuti, con autonomo ricorso da parte del Maiolo e degli altri tre con ricorso
congiunto, si appuntano sull’abnormità del provvedimento impugnato per avere il
giudice rigettato la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 129
c.p.p. ed al contempo ritenuto, in assenza di qualsiasi vaglio istruttorio stante la
fase iniziale del processo, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.80 DPR
309/1990, senza che detta circostanza risultasse essere stata loro formalmente
contestata da parte del PM né in sede di udienza preliminare, né

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento ha ritenuto infondata
l’eccepita prescrizione e contestualmente disposto la trasmissione degli atti per
la rassegnazione del procedimento ad una Sezione collegiale in forza della
sussistenza di una circostanza aggravante, costituisce un provvedimento avverso
il quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione: perciò in tanto può essere
oggetto di ricorso in Cassazione in quanto si configuri atto abnorme.
Non essendo consentito l’aggiramento del principio di tassavità dei mezzi di
impugnazione consacrato dall’art.586 c.p.p. attraverso la dilatazione del concetto
di abnormità, occorre preliminarmente procedere alla verifica della nozione di
atto abnorme. Nel solco dell’insegnamento giurisprudenziale l’abnormità si lega a
due complementari ed indefettibili caratteristiche dell’atto, l’una strutturale per
essere l’atto avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma
anche dall’intero ordinamento tanto da doversi considerare non previsto né
prevedibile dal legislatore, l’altra funzionale per determinare l’atto la stasi del
procedimento non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla
determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali (Sez. U, n. 25957
del 26/03/2009 – dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590).
Ciò posto, non può non rilevarsi come l’atto impugnato non risponda a
nessuna delle due caratteristiche. Non è infatti strutturalmente abnorme in
quanto la qualificazione di un dato già presente nel capo di imputazione, ove
viene espressamente indicato il quantitativo di circa 100 chilogrammi, come
aggravante riconducibile alla previsione di cui all’art.80 DPR 309/1990, in
aderenza agli stessi elementi costitutivi dell’episodio contestato, rientra nei
poteri di ricognizione, verifica e controllo propri del giudice del dibattimento, in
conformità ai principi già espressi da questa Corte (Sez. 4, n. 6821 del
11/05/1999 – dep. 28/05/1999, Mosquera, Rv. 213818 in cui, in tema di
correlazione tra accusa e sentenza, è stato ritenuto sufficiente ed inequivoco
l’insito riferimento nel capo d’imputazione agli elementi quantitativi, seguito dalla

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successivamente all’apertura della fase dibattimentale.

formale contestazione in udienza preliminare dell’aggravante di cui all’art. 80
d.P.R. n. 309 del 1990, sebbene non specificata in termini fattuali, con
conseguente esclusione di qualsiasi modifica del fatto penalmente rilevante
indicato in contestazione e di lesione dei correlativi poteri di difesa, trattandosi in
tal caso solo di una qualificazione giuridica dello stesso fatto). Né lo è
funzionalmente posto che la regressione del procedimento ai fini
dell’assegnazione ad una Sezione collegiale non comporta alcuna stasi
processuale né compressione dei poteri processuali in capo ai singoli organi

Non potendo pertanto l’ordinanza in esame essere suscettibile di
impugnativa, deve concludersi per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Segue a tale esito la condanna dei ricorrenti, non sussistendo elementi per
ritenere che abbiano proposto la presente impugnativa senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese
processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 29.3.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Vito Di Nicola
vt ‘ro

giudicanti o requirenti.

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