Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19184 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19184 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MELIS FRANCO, nato a Barisardo il 4.10.1956

avverso la ordinanza in data 8.5.2017 del Tribunale di Lanusei
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 8.5.2017 il Tribunale di Lanusei, adito dal PM in
sede di incidente di esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della
pena disposta con sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 24.1.2013
e diventata irrevocabile in data 6.5.2013 nei confronti di Franco Melis, per non
avere quest’ultimo provveduto all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo,
cui era stato subordinato il beneficio di cui all’art. 163 c.p.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale
deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la
declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis d. Igs.

Data Udienza: 29/03/2018

••
42/2004 (sentenza Corte Cost. n.56/2016), spiegando effetti ex tunc, ricade
anche sull’esecuzione della stessa pronuncia di condanna inflitta sulla base di
una legge dichiarata successivamente illegittima in relazione al trattamento
sanzionatorio. Spettava pertanto al G.E. rimuovere tutti gli effetti sanzionatori
conseguenti alla incostituzionalità della norma, e dunque afferenti alla pena,
diventata illegittima, compresi quelli di carattere amministrativo, come l’obbligo
di demolizione. Sostiene il ricorrente che in ogni caso era intervenuta
successivamente al passaggio in giudicato della sentenza la concessione in

revoca dell’ordine di demolizione stante la sua incompatibilità con gli atti
amministrativi sopravvenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile per la manifesta infondatezza delle
doglianze svolte.
L’ordine di demolizione dei manufatti abusivi deriva nella specie dalla
duplice condanna inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) DPR
380/2001 e 181 d.lgs 42/2004. Premesso che la sopravvenuta natura
contravvenzionale del reato di cui all’art.181 d.lgs 42/2004 derivante dalla
pronuncia di parziale incostituzionalità del comma 1-bis non elimina il carattere
antigiuridico della condotta, né la natura penale dell’illecito, seppur ricondotto ad
un diverso regime sanzionatorio, va rilevato che da nessuna illegittimità può
ritenersi affetto l’ordine di demolizione, attesa la sua funzione direttamente
ripristinatoria del bene giuridico offeso, conseguente alla condanna per il
suddetto reato.
Quanto alla sopravvenuta concessione in sanatoria dell’abuso edilizio, va
rilevato che il giudice dell’esecuzione, chiamato a verificare la persistenza
dell’ordine di demolizione, cui era stata subordinata la sospensione condizionale
della pena, in ragione del sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere
di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo ove lo stesso sia stato
emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la
sua esistenza (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009 – dep. 18/06/2009, Consolo, Rv.
243905). Il Tribunale di Lanusei, avendo verificato che l’atto in questione, in
mancanza del parere di conformità al decreto ministeriale in forza del quale
l’area su cui insiste il manufatto era stata dichiarata di notevole interesse
pubblico, non risultava corredato dell’autorizzazione paesaggistica da parte
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo che configura, allorquando la zona in
cui è stato realizzato un intervento edilizio abusivo sia sottoposta a vincolo,
l’imprescindibile presupposto dell’atto concessorio, ha conseguentemente

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sanatoria dell’opera che, pur non avendo effetto estintivo dei reati, imponeva la

ritenuto di disapplicare la concessione in sanatoria e per l’effetto reputato
persistenti le ragioni che avevano portato alla condanna dell’imputato. Non
risultando intervenuta infatti alcuna autorizzazione paesaggistica postuma,
consistente cioè nella qualificata ricognizione dell’assenza di conseguenze
dannose o pericolose per il paesaggio, non può pertanto ritenersi venuto meno
l’ordine di demolizione del manufatto, che ha funzione direttamente
ripristinatoria del bene offeso (Sez. 3, n. 37318 del 03/07/2007, Sez. 3, n.
40269 del 26/11/2002, Nucci, Rv. 222703; Sez. 3, n. 37318 del 03/07/2007).

esito ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende
Così deciso il 29.3.2018

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue a tale

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