Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19184 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19184 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
Botta Alfredo,n. 20.03.1966, Napoli
Ciotola Gennaro,
avverso l’ordinanza, in data 2.08.2013, del Tribunale del Riesame di Venezia, con la quale è
stata confermata l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere.
Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Massimo Galli, che ha
concluso con la richiesta di rigetto, limitatamente al ricorso di Botta Alfredo, e di annullamento

Data Udienza: 05/03/2014

con rinvio per il ricorso di Ciotola Gennaro
Sentito l’avvocato Salvatore Impradice, del foro di Napoli, difensore di fiducia del Ciotola, che
si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Botta Alfredo e Ciotola Gennaro ricorrono, con separati ricorsi, avverso l’ordinanza, in data
2.08.2013, del Tribunale del Riesame di Venezia, con la quale è stata confermata l’ordinanza
del g.i.p. presso il Tribunale di Padova, che ha applicato agli indagati la misura della custodi
cautelare in carcere in ordine ai delitti di rapina e sequestro di persona.

;[

Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, Botta Alfredo deduce:

a) Violazione art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod.
pen., nonché violazione art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione insufficiente
e contraddittoria.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe riportato in maniera acritica le motivazioni del g.i.p.,
e non avrebbe dato alcuna contezza delle ragioni per le quali le censure proposte siano state
respinte.

persona offesa, sia sotto il profilo temporale, in quanto sarebbe avvenuto a distanza di quattro
mesi dalla consumazione del reato, sia perché vi sarebbero elementi di incongruenza tra la
descrizione dei sequestratori effettuata dalla vittima nell’immediatezza del fatto, e il successivo
riconoscimento da parte della stessa, di cui peraltro lamenta l’anomala procedura seguita.
Mancherebbe, inoltre, un’adeguata e completa motivazione in ordine al quadro indiziario a
carico dell’imputato che, a parere del Tribunale, proverebbe invece la sussistenza di gravi indizi
di colpevolezza: gli elementi prospettati non sarebbero in grado di assurgere ad elementi
concreti tali da far ritenere dimostrate le esigenze cautelari.

Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, Ciotola Gennaro deduce:

a) Nullità dell’ordinanza per mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all’eccepita nullità dell’ordinanza
cautelare genetica.
Il ricorrente contesta la totale mancanza di una puntuale motivazione nell’originario
provvedimento di applicazione della misura emessa dal g.i.p., sottolineando come quest’ultimo
avrebbe semplicemente aderito alla richiesta avanzata dal pubblico ministero senza vagliare le
argomentazioni della difesa.
Mancherebbe, pertanto, il requisito essenziale previsto dall’art. 292 cod. proc. pen., poiché il
giudice non avrebbe indicato le ragioni atte a giustificare tale adesione, né sussisterebbe
un’autonoma valutazione degli elementi indiziari esposti.
Tali lacune avrebbero immediati riflessi sull’ordinanza del Tribunale del Riesame perché, pur
ammettendo che il giudice del riesame abbia la facoltà di motivare per relationem, rinviando al
contenuto dell’ordinanza oggetto di riesame, la mancanza della motivazione nel provvedimento
genetico precluderebbe al Tribunale ogni possibilità di intervenire anche integrando la
motivazione stessa.

b) Nullità dell’ordinanza per mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza.

In particolare il Botta ha contestato l’attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla

Il quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente si fonderebbe esclusivamente sulla
circostanza che due utenze telefoniche a lui attribuite (-634 e -963) sarebbero state utilizzate
sul medesimo apparecchio telefonico, il cui utilizzo è stato accertato nell’ambito della rapina
contestata. Tale circostanza non sarebbe, secondo il Ciotola, dirimente, posto che
mancherebbero elementi atti a provare il collegamento tra il ricorrente e l’utenza con numero 963; peraltro, l’utilizzo di due utenze sul medesimo apparecchio non costituirebbe prova che
sia stata la medesima persona a servirsene.
In sostanza il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe respinto in maniera acritica e in

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. Quanto al ricorso di Botta Alfredo va rilevato che il Tribunale, con una motivazione esaustiva
e priva di vizi logici, ha valutato attendibile sia il riconoscimento dell’indagato compiuto dalla
persona offesa che il quadro indiziario a carico dello stesso; devono, infatti, condividersi le
conclusioni del Tribunale che ha considerato gli elementi in senso globale, individuando una
gravità indiziaria in capo al Botta ( si veda il riferimento al riconoscimento fotografico operato
dalla persona offesa, il contenuto delle telefonate intercettate, la presenza sul luogo di
commissione dei reati, i contatti accertati con altri coindagati (v. pagg. 15 e 16 dell’ordinanza
del TDL).
D’altra parte è un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale: “Ai fini della
configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari
personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari
acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di
gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un
secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la
relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l’effettiva portata
dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di
imputazione.”(Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 14/03/2010; e ancora Sez. 2, Sentenza n. 9269
del 05/12/2012).
3. Parimenti va rigettato il ricorso di Ciotola Gennaro.
In relazione alla denunciata nullità dell’ordinanza del Tribunale, relativa al vizio del
provvedimento originario per mancanza di motivazione, va sottolineata l’infondatezza della
censura, posto che il giudice per le indagini preliminari non si è solo limitato a riproporre la
richiesta del pubblico ministero ma ha adeguatamente argomentato in ordine all’istanza
proposta.
Questa Corte, peraltro, ha più volte stabilito che: “In materia di misure cautelari, l’ ordinanza
applicativa della custodia cautelare in carcere, in cui sia stata trasfusa integralmente e alla

totale assenza di motivazione le censure difensive.

lettera la richiesta del pubblico ministero, non può essere considerata nulla per mancanza
assoluta di motivazione, se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle
ragioni dell’atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione e sia possibile instaurare,
nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti,
assicurando concretamente all’indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice
sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a
base del giudizio di probabile reità e l'”iter” logico attraverso il quale si perviene alla decisione
(Sez. 4, Sentenza n. 17566 del 18/12/2003);peraltro costituisce un principio consolidato in

relationem”, con altri provvedimenti, adottati dal pubblico ministero, al fine di assolvere gli
obblighi di motivazione e di descrizione sommaria del fatto, di cui all’art. 292 cod. proc. pen.”
(Sez. 4, Sentenza n. 2203 del 24/09/1996).
4. Per ciò che concerne la gravità indiziaria, anche per il Ciotola deve sottolinearsi che nel
ricorso non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto,
tese a sminuire il ruolo avuto dallo stesso nella vicenda; la versione alternativa fornita dal
ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del
riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi
oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza,
(si vedano i contatti del Ciotola con alcuni dei coindagati pag. 9 del provvedimento impugnato,
la collaborazione del Ciotola con altro coindagato, Tondi per l’esecuzione di altre attività
criminali, le frequentazioni con altri coindagati nelle fasi precedenti la rapina, e il controllo
effettuato a carico del Ciotola (e del Tondi) a bordo dell’autovettura utilizzata nella rapina
dell’autoarticolato, l’utilizzazione dell’utenza – 963 (v. pag. 10 dell’ordinanza del tribunale).
Molti elementi sono quindi supportati dalle intercettazioni telefoniche, che hanno evidenziato
gli stretti legami esistenti tra alcuni sodali, e la consapevolezza dei contributi individuali, tra cui
quello del Ciotola, forniti per la realizzazione dell’obiettivo comune (v. pagg. 10 e ss dell’ord.
del TDL.). Sotto questo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare dunque esente
da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica,
saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.
5.La scelta della misura, sia per il Ciotola che per il Botta, è poi spiegata in modo coerente e
valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del
soggetto destinatario della medesima, quale emerge dai suoi precedenti penali e dalla gravità
dei fatti (v. pagg. 10 , 11 dell’ordinanza del TDL).
Pertanto, uniformandosi agli orientamenti ora indicati e che questo Collegio condivide, devono
rigettarsi entrambi i ricorsi e ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen.

giurisprudenza quello in base al quale “L’ ordinanza di custodia cautelare è integrabile “per

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
5.03.2014

Rom

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA