Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19183 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19183 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sull’istanza di restituzione nel termine proposta da:
Monni Gino, nato a Roma il 5.4.1968,
per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data
21.5.2010.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che l’istanza sia rigettata,

Data Udienza: 19/04/2013

ritenuto in fatto

Con istanza diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in
sede esecutiva, il difensore di fiducia di Monni Gino proponeva altresì istanza
di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Perugia in data 21.5.2010 con la quale il Monni era stato

condannato per tentata rapina aggravata e ricettazione.
Deduceva che Monni non aveva mai avuto notizia del giudizio di
appello, che alla data del giudizio di appello era detenuto e che non gli era
stato notificato l’estratto contumaciale.

Considerato in diritto

L’istanza è inammissibile.
L’istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è
disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l’atto principale al
compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la
ricezione della dichiarazione di impugnazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4506 del 13/01/2006 dep. 03/02/2006 Rv. 234051).
Nel caso in esame, anziché essere stata depositata nella cancelleria
del giudice a quo (ovvero se contestuale alla formulazione di doglianze
contro il titolo esecutivo nella cancelleria del giudice dell’esecuzione) l’istanza
è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, il che la
rende inammissibile.
Con il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza, che l’ha
proposta deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.

2

Dichiara inammissibile l’istanza di restituzione nel termine e condanna Monni
Gino al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in data 19.4.2013.

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