Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19183 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19183 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGO PASQUALE N. IL 16/05/1967
avverso la sentenza n. 1375/2016 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
21/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cosenza applicava ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. nei confronti di Mango Pasquale la pena di anni uno e mesi
dieci di reclusione ed euro duemila di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 2 ss.
L. n. 895 del 1967.
Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva personalmente per
Cassazione, riservandosi di depositare in seguito i motivi di ricorso tramite il

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma
1 lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della
dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto,
né il condannato né il suo difensore di fiducia, eventualmente nominato,
facevano seguire rituale presentazione di motivi di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti
a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in 500,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

proprio difensore.

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