Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19182 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19182 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE CLAUDIO, nato a Brescia il 03/12/2017

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Gianluigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Massimo Zambelli, che ha concluso riportandosi al
ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

,.,

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 24/10/2017, il Tribunale di Brescia dichiara

inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Marchese Claudio
avverso il decreto di convalida del verbale di sequestro probatorio disposto dalla
polizia giudiziaria in data 19.7.2017.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Marchese

enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge, contestando la decisione del Tribunale
che ha rilevato l’inammissibilità dell’istanza di riesame per la mancata emissione
del decreto di convalida; argomenta che l’art. 355 cod.proc.pen, ai fini del riesame,
non opera alcuna distinzione tra convalida tempestiva e convalida tardiva e,
quindi, in caso di convalida tardiva o omessa, il rimedio esperibile non è solo quello
previsto dall’art. 263, comma 4, cod.proc.pen. ma anche quello di cui all’art. 324
cod.proc.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo
manifestamente infondato.
2. Va osservato che costituisce principio generale, valido sia nel processo
penale che in quello civile, quello in base al quale la data del provvedimento del
magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell’atto non è quella in cui il
magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito,
mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo
all’ausiliario – cancelliere o segretario – che lo completa con la attestazione
dell’avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in
cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo
dell’autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla
disponibilità interna dell’ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza
esterna intersoggettiva; così che solo con l’intervento dell’ausiliario l’atto
giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche
soggettive degli interessati (Sez.3,n.2939 del 26/09/2000, Rv.217988; sez. 3,
Ordinanza n. 45604 del 09/11/2005, Rv. 232750; Sez.2,n.42 del 23/11/2004,
dep.03/01/2005,Rv.230526).) Il provvedimento del P.M. o del giudice è, infatti,

Claudio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 21/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

intonele Di

Vito Di Nicola

dC

L

DEPOSITM

-4

2018
E

4

1/44

19182 – 18
Sent. n.
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO DEL
21/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 52020/2017

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. VITO DI NICOLA

Presidente

Dott. CLAUDIO CERRONI

Consigliere

Dott.ssa ANTONELLA DI STASI

Consigliere rel.

Dott. STEFANO CORBETTA

Consigliere

Dott.ssa EMANUELA GAI

Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE CLAUDIO, nato a Brescia il 03/12/2017

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Gianluigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Massimo Zambelli, che ha concluso riportandosi al
ricorso.

TERZA SEZIONE PENALE

»,

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 24/10/2017, il Tribunale di Brescia dichiara

inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Marchese Claudio
avverso il decreto di convalida del verbale di sequestro probatorio disposto dalla
polizia giudiziaria in data 19.7.2017.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Marchese

enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge, contestando la decisione del Tribunale
che ha rilevato l’inammissibilità dell’istanza di riesame per la mancata emissione
del decreto di convalida; argomenta che l’art. 355 cod.proc.pen, ai fini del riesame,
non opera alcuna distinzione tra convalida tempestiva e convalida tardiva e,
quindi, in caso di convalida tardiva o omessa, il rimedio esperibile non è solo quello
previsto dall’art. 263, comma 4, cod.proc.pen. ma anche quello di cui all’art. 324
cod.proc.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo
manifestamente infondato.
2. Va osservato che costituisce principio generale, valido sia nel processo
penale che in quello civile, quello in base al quale la data del provvedimento del
magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell’atto non è quella in cui il
magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito,
mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo
all’ausiliario – cancelliere o segretario – che lo completa con la attestazione
dell’avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in
cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo
dell’autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla
disponibilità interna dell’ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza
esterna intersoggettiva; così che solo con l’intervento dell’ausiliario l’atto
giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche
soggettive degli interessati (Sez.3,n.2939 del 26/09/2000, Rv.217988; sez. 3,
Ordinanza n. 45604 del 09/11/2005, Rv. 232750; Sez.2,n.42 del 23/11/2004,
dep.03/01/2005,Rv.230526).) Il provvedimento del P.M. o del giudice è, infatti,

2

Claudio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito

pubblicato con il deposito presso la segreteria o la cancelleria, atteso che esso è
requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si perfeziona la
rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale (Sez.2, n. 1317 del 23/11/2004 Rv.
230969).
E si è affermato che in materia di deposito del provvedimento del Pubblico
Ministero di convalida del sequestro, gli effetti giuridici del decreto decorrono non
dalla data che il magistrato vi appone nell’atto di compilarlo, ma dal giorno
eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la

esistenza (Sez.2,n.19309 del 15/04/2015, Rv.263535).
Ne consegue l’affermazione che è nullo il decreto di convalida del sequestro
probatorio privo dell’attestazione di deposito presso la segreteria, qualora la data
di deposito non possa desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede, in quanto
gli effetti giuridici del provvedimento decorrono dal giorno in cui, attraverso la
certificazione di deposito del segretario, acquisisce giuridica esistenza; tuttavia, in
difetto di detta attestazione, il giudice può svolgere, ai fini della verifica della
tempestività del deposito del decreto di convalida, ogni possibile accertamento
idoneo a riscontrare i dati temporali emergenti dall’atto (Sez.5, n.17108 del
21/10/2014,dep.23/04/2015, Rv.264067).
Orbene, in presenza di un atto che non ha acquisito giuridica esistenza risulta
inammissibile l’istanza di riesame, potendo, invece, l’interessato richiedere la
restituzione delle cose al P.M. ed esperire l’opposizione al Giudice per le indagini
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L?
preliminari in caso di diniego (cfr Sez.6,n.39040 del 02/05/2013, Rv.256327;
Sez.5, n.5353 del 27/11/2014,dep.04/02/2015,Rv.263027).
3. Nella specie, il decreto del PM di convalida del sequestro operato di
iniziativa della polizia giudiziaria a norma dell’art. 354 cod.proc.pen. risulta
sottoscritto dal magistrato e datato (21.7.2017); tale atto è, però, privo del
deposito presso la segreteria e, pertanto, in difetto di atti equipollenti meritevoli
di fede elementi dai quali desumersi la data di deposito, esso non ha acquisito
giuridica esistenza.
Risulta, pertanto, corretta la decisione impugnata che, rilevando la predetta
circostanza ed in linea con i principi di diritto suesposti, ha dichiarato inammissibile
l’istanza di riesame per inesistenza di atto impugnabile, precisando che la
sopravvenuta inefficacia del vincolo cautelare poteva essere fatta valere con
richiesta di restituzione dei beni sequestrati al pubblico ministero.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma
dell’art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali; non ravvisandosi profili di colpa non va pronunciata condanna del
ricorrente anche al pagamento di somma in favore della Cassa delle Ammende.

3

certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 21/03/2018

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