Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19182 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19182 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Rosello Domenico, nato il 22.7.1985
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco, del 26.9.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Eduardo
Scardaccione sulla inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. l’imputato ricorre, assistito da difensore, avverso la sentenza in epigrafe,
con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, lamenta genericamente
violazione della legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Data Udienza: 16/04/2013
1. Il ricorso è manifestamente infondato giacché privo della specificità prescritta
dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p..
Questa Corte ha peraltro stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi
la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo
di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della
sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
215071). Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, il ricorso
va dichiarato inammissibile (atteso inoltre che nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.)
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro 2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di € 2000,00.
Così deliberato il 16.4.2013
Il Consi liere estensore
(Fabriz . D
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Il Presidente
( anco Fi7danese)
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di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro,