Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19181 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19181 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, in persona del Ministro pt.

Nei confronti di
IORIO DOMENICO, nato a Napoli il 16/08/1976

avverso l’ordinanza del 27/06/2017 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore dott.ssa Mariella De Masellis che ha concluso per l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pt, ha
proposto ricorso avverso l’ordinanza del 27.6.2017 con cui la Corte d’Appello di
Napoli, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa
Corte emessa in data 14/01/2016, accoglieva la domanda di riparazione per
ingiusta detenzione.
Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 646, cod. proc. pen.per

6.6.2017.
Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 627, comma 3, 314 e
315 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il
provvedimento impugnato non si era uniformato ai principi di diritto enunciati nella
sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, omettendo di
valutare il nucleo centrale dell’intera vicenda penale e basando il proprio
convincimento su elementi secondari.
Con un terzo motivo deduce violazione degli artt. 627, comma 3, 314 e 315
cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del rinvio
non aveva valutato, come da autonomo motivo di ricorso ritenuto assorbito nella
sentenza di annullamento, se il comportamento dello brio fosse valutabile quanto
meno in termini di colpa lieve, al fine della eventuale riduzione dell’entità
dell’indennizzo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2. In data 14.3.2018 la difesa dell’imputato ha depositato memoria nella quale
ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto rigettarsi o dichiarare
inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso di ricorso è fondato ed assorbente degli ulteriori
motivi proposti.
2. Va premesso che l’art 646 cod.proc.pen., applicabile al procedimento di
riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito del richiamo operato dall’art. 315
comma 3, cod.proc.pen. alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario,
dispone al comma 2 che: “La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza,
è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della Cancelleria, al
Ministro del tesoro ( al quale è subentrato il Ministro dell’economia e delle finanze
per effetto del D.L. 12 giugno 2001, n. 134, convertito nella legge 3 agosto 2001,

2

omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale del

n. 317) presso l’Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a
tutti gli interessati compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
Costituisce ius receptum che l’omessa notifica all’Amministrazione, da parte
della cancelleria, o della domanda o del provvedimento che fissa l’udienza dà luogo
alla nullità di ordine generale comminata dall’art. 127, 5 comma, cod. proc. pen.,
ascrivibile al regime intermedio di cui all’art. 180 dello stesso codice di rito, in
quanto rientrante nel generale disposto dell’art. 178, lett. c), .Tale nullità, che è
rilevabile anche di ufficio, deve essere eccepita prima della conclusione del

la prima volta con i motivi di ricorso per cassazione, in caso di assenza (Sez.U,
n.35760 del 09/07/2003, Rv.225471) e determina la nullità della domanda e di
tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del
contraddittorio (Sez.4, n.4730 del 22/12/2011, del 07/02/2012, Rv.252460;
Sez.4, n.15140 del 19/02/2003, Rv.224575).
3. Nella specie, come emergente dagli atti processuali trasmessi, ai quali
questa Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del vizio
dedotto, il provvedimento del 18.4.2017 a firma del Presidente della 6 Sezione
penale della Corte di appello di Napoli, che fissava per la deliberazione della istanza
di ingiusta detenzione (quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di
annullamento di questa Corte emessa in data 14/01/2016) l’udienza camerale del
6.6.2017, prevedeva, in violazione del disposto dell’art. 646, comma 2,
cod.proc.pen, la notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso
l’Avvocatura Generale di Roma (via dei Portoghesi n. 12) e non presso la sede
della Avvocatura distrettuale competente per territorio.
Non si rinviene, peraltro, in atti né l’avvenuta notifica per tale udienza né per
quella del 27.6.2017 all’esito della quale, non presente la parte pubblica, veniva
emessa l’ordinanza qui impugnata.
Ne consegue che la notifica deve ritenersi omessa o, comunque, ove
effettuata, nulla per violazione del disposto dell’art. 646, comma 2, cod.proc.pen,
Deve, pertanto, ritenersi integrata la nullità per violazione del principio del
contraddittorio dedotta e l’eccezione tempestivamente proposta in sede di
legittimità attesa la mancata partecipazione della parte pubblica al procedimento
in camera di consiglio.
Conseguentemente, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, l’ordinanza
impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

3

procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica è presente, ovvero per

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.

Così deciso il 21/03/2018

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