Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19181 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19181 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Stamerra Giovanni, nato il 10.9.1968
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, del 18.10.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Luigi Riello sulla
inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. l’imputato ricorre, assistito da difensore, avverso la sentenza in epigrafe,
con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, lamenta violazione dell’art.
129 c.p.p. affermando in particolare che il Tribunale non avrebbe reso una
motivazione completa ed effettiva sul punto e segnalando come il giudice

Data Udienza: 16/04/2013

non abbia rilevato un errore nel calcolo della pena

commesso

dal

richiedente, essendo stata computata la recidiva con riguardo non alla pena
comminata per il reato principale ma anche, ed erroneamente, con
riferimento alla pena comminata per il reato satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena

proscioglimento di cui alliart.129 cod. proc pen., puoi essere oggetto di controllo
di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della
sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro,
215071). Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile il rilievo atteso che nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Inoltre, e circa l’errore di calcolo nella pena, l’irrilevanza dello stesso (con
conseguente manifesta infondatezza della doglianza) discende dall’avviso
giurisprudenziale, richiamato dal PG, secondo cui l’oggetto del controllo sulla
pena, affidato al giudice, riguarda la pena finale concordata, indipendentemente
dagli eventuali errori nei calcoli intermedi (cfr. Cass., sez. III, 28.5.2009, n.
28641).
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di € 1.500,00.
Così deliberato il 16.4.2013

.., iere estensore
Il Consi
(Fabrizi Di Marzio) ù.

su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di

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