Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19181 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19181 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
TURCANU Madalina Cristina n. Romania il 1° dicembre 1986
avverso l’ ordinanza emessa il 4 settembre 2013 dal Tribunale di Reggio Calabria

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 05/02/2014

2

Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 4 settembre 2013 il Tribunale di Reggio Calabria in
sede di appello ha confermato l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del
28 giugno 2013 con la quale, nel procedimento a carico di Turcanu Madalina Cristina, i
termini di custodia cautelare erano stati sospesi ai sensi dell’art.304 co.2
cod.proc.pen..

per cassazione deducendo la violazione dell’art.303 co.1 lett.c) n.2 cod.proc.pen.. La
ricorrente, condannata alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione con sentenza
emessa il 31 gennaio 2012 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio
Calabria, aveva presentato il 18 giugno 2013 istanza di scarcerazione per decorrenza
dei termini di fase relativi al giudizio di appello. Nel ricorso si sostiene che la Corte di
appello, ritenendo erroneamente che il termine (di un anno, oltre il periodo
effettivamente utilizzato dal giudice di primo grado per la stesura e il deposito della
motivazione e il periodo di sospensione determinato nel corso del giudizio di appello
dai rinvii per impedimento di imputati e difensori) scadesse il 30 giugno 2013, aveva
sospeso il termine di custodia cautelare, per la particolare complessità del
procedimento, in data 28 giugno 2013. Secondo la Corte di appello doveva infatti
tenersi conto, in aggiunta al termine annuale previsto dall’art.303 co.1 lett.c) n.2
cod.proc.pen., dei novanta giorni indicati dal giudice di primo grado per la stesura
della motivazione (nella cui pendenza era stata disposta la sospensione dei termini di
custodia cautelare) nonché del periodo di sospensione per effetto dei rinvii delle
udienze disposti nel corso del giudizio di appello per impedimenti di imputati e
difensori (5 febbraio 2013-4 marzo 2013; 8 maggio 2013-10 giugno 2013) calcolato
complessivamente nella misura di sessantadue giorni. Il giudice dell’appello cautelare,
pur ritenendo fondate le doglianze difensive quanto alla sospensione dei termini di
custodia cautelare per il deposito della motivazione da computarsi calcolando solo i
giorni effettivamente utilizzati dal giudice di primo grado (ottantasei, non novanta,
essendo stata depositata la motivazione il giorno 26 aprile 2012), secondo la
ricorrente aveva erroneamente ritenuto che fossero sessantadue i giorni di
sospensione per i rinvii disposti alle udienze del 5 febbraio e dell’8 maggio 2013,
arrivando così a spostare il giorno di scadenza del termine di custodia cautelare dal 26
giugno al 28 giugno 2013, lo stesso giorno in cui la Corte di appello aveva sospeso il
termine di custodia cautelare ai sensi dell’art.304, secondo comma, cod.proc.pen. per
la particolare complessità del procedimento. La ricorrente sostiene invece che,

2. Avverso la predetta ordinanza l’imputata, personalmente, ha proposto ricorso

3

essendo di sessanta giorni (e non di sessantadue) il termine di sospensione
determinato dai rinvii, la sospensione ex art.304 cod.proc.pen. era intervenuta quando
il termine di custodia cautelare era già scaduto.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è infondato e va rigettato.

impugnata a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.27361 del 31
marzo 2011 circa la limitazione della sospensione dei termini di custodia cautelare, in
caso di deposito anticipato rispetto alla data di differimento del termine di deposito
della sentenza, al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione,
dovendosi tener conto dell’esigenza di contenere quanto più possibile l’incidenza della
facoltà di differimento del termine di deposito sulla limitazione della libertà personale.
Il Procuratore Generale in sede di discussione ha posto una questione di diritto
che questo Collegio non può certamente eludere, anche in considerazione del fatto che
il decisum era favorevole all’accusa e che il pubblico ministero non avrebbe avuto
interesse a proporre impugnazione. Il Procuratore Generale ha infatti rilevato che
l’ordinanza impugnata si è basata su un’interpretazione contenuta nella citata
sentenza delle Sezioni Unite che non si è tradotta in un principio di diritto, ma
costituisce semplicemente un

obiter dictum

non vincolante e comunque non

condivisibile in quanto il dato testuale dell’art.304 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. (“i
termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi […] nella fase del giudizio, durante la
pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3”), nella parte in cui prevede
che i termini di sospensione della misura cautelare sono sospesi in pendenza del
termine differito stabilito dal giudice, impedisce di considerare la durata della
sospensione facendo riferimento alla data, che può essere antecedente o anche
successiva, di effettivo deposito della motivazione, in quanto una diversa
interpretazione vanificherebbe l’istituto della sospensione dei termini di custodia
cautelare.
La Corte ritiene fondati i rilievi del Procuratore generale.
La Corte ritiene fondati i rilievi del Procuratore generale. Rileva innanzitutto che
le Sezioni Unite nella citata sentenza erano chiamate a pronunciarsi sulla questione di
diritto, risolta in senso positivo, circa la legittimità del provvedimento, assunto di

Il giudice dell’appello cautelare ha ritenuto di conformarsi nell’ordinanza

4
ufficio senza il previo contraddittorio delle parti, di sospensione dei termini di durata
della custodia cautelare in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex
art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Solo incidentalmente, a titolo di
precisazione, nella citata sentenza delle Sezioni Unite si è preso in considerazione il
caso del deposito anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della sentenza,
escludendo che la persistente rilevanza ai fini impugnatori del prefissato termine
differito possa influire sulla sospensione dei termini di custodia cautelare, esaminando

30/09/2005, Cuomo, Rv. 232604). La prevalente giurisprudenza di diverse sezioni di
questa Corte, che le Sezioni Unite non hanno preso specificamente in considerazione e
che il collegio condivide, è tuttavia consolidata nel senso di ritenere irrilevante
l’avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza fissata del termine indicato
nel dispositivo, da cui decorrono i termini di impugnazione previsti dall’art. 585
cod.proc.pen. (sez.I 21 giugno 2005 n.26005, Palmisano; sez. VI 29 aprile 2004, n.
29873, Delle Grottaglie; sez.IV 30 novembre 2004 n.6695, Mignozzi) in quanto ciò
che rileva ai fini della durata della sospensione è il termine ex art. 544, co. 3,
cod.proc.pen. indicato nel dispositivo della sentenza e non il tempo effettivamente
impiegato per il deposito della motivazione dipendendo dal termine indicato in
sentenza, quanto ad entità e decorrenza, i termini di impugnazione previsti dall’art.
585 cod.proc.pen. e la connessa loro incidenza sulla concreta possibilità di
celebrazione del giudizio di impugnazione prima della scadenza del relativo termine di
fase.
Ne consegue che -essendo il termine annuale di sospensione, calcolato
correttamente dalla pronuncia della sentenza di primo grado, scadente il 31 gennaio
2013 e dovendo calcolarsi in aggiunta i novanta giorni di sospensione corrispondenti al

criticamente quanto affermato da altra pronuncia (cfr. Sez. 1, n.38596 del

termine differito di deposito della sentenza prefissato ai sensi dell’art.544 comma 3
cod.proc.pen. (scadenti il 1° maggio 2013, come correttamente rilevato dal Procurato
generale della Corte di appello nell’esprimere il parere sull’istanza di scarcerazione per
decorrenza dei termini di custodia cautelare) nonché i successivi sessanta giorni di
sospensione per effetto dei rinvii disposti per impedimento dei difensori e degli
imputati nel corso del giudizio di appello (su questo punto la censura difensiva è
fondata, non essendo sessantadue i giorni di sospensione)- l’ordinanza di sospensione
dei termini di custodia cautelare per effetto della complessità del procedimento è
intervenuta tempestivamente alla data del 28 giugno 2013.

)/-

5

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
A norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento
va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui la ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

Si provveda a norma dell’art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA