Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19180 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19180 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
OTRANTO VINCENZO nato il 06/07/1975 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 28/11/2017 del Tribunale del riesame di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO
MOLINO, che ha concluso per l’inammissibilità;

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Vincenzo Otranto ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 28 novembre 2017 con la quale
è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza del 20 ottobre
2017.
Dopo aver ricostruito la vicenda processuale, con la sequenza delle ordinanze
emesse dal Tribunale di Monza, con il primo motivo la difesa ha dedotto i vizi di

instaurarsi del contraddittorio in ordine alla discussione dell’istanza di revoca della
misura coercitiva avanzata dalla difesa.
Con il primo motivo, la difesa fa riferimento alla decisione del Tribunale di
Monza del 12 ottobre 2017 che avrebbe impedito alla difesa la discussione della
istanza perché non notificata alla persona offesa, con lesione dei diritti difensivi
dell’imputato, pur in presenza del contraddittorio correttamente instaurato.
La difesa ha fornito l’interpretazione a suo dire corretta dell’art. 299 comma
3 cod. proc. pen. ed ha rappresentato di aver ripresentato l’istanza decisa dal
Tribunale di Monza il 20 ottobre 2017.
Secondo la difesa, il Tribunale del riesame ha glissato sull’aspetto relativo alla
violazione dei diritti di difesa, in relazione a quanto accaduto all’udienza del 12
ottobre 2017, costringendo così la difesa ad impugnare il provvedimento omissivo;
inoltre, secondo la difesa, il Tribunale del riesame non si è avveduto che il
Tribunale di Monza ha deciso senza il parere del p.m. Secondo la difesa, tali
mancanze generano nullità che si ripercuotono sui vari provvedimenti «a cascata».

2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto i vizi della motivazione quanto
alla mancanza degli elementi indiziari ed alla mancata o erronea analisi degli
elementi addotti dalla difesa.
Per la difesa, il Tribunale del riesame non ha esaminato la documentazione
prodotta ed ha omesso di valutare che il difensore aveva chiesto di valutare ogni
aspetto della misura applicata.
Per la difesa, manca l’analisi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La difesa ha richiamato alcune sentenze sul difetto della motivazione e
sull’obbligo di valutazione delle deduzioni difensive, e ha contestato che il
Tribunale del riesame di Milano abbia ritenuto che le argomentazioni difensive
fossero incentrate sul contenuto del cd.
La difesa rileva che il Tribunale del riesame di Milano non ha valutato
l’aggressività della vittima; che solo a pagina 4 ha affrontato la valenza indiziaria
del cd e delle trascrizioni, limitandosi a riportare la pagina 12 come elemento a
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violazione di legge penale e processuale di cui si doveva tener conto nel corretto

carico del ricorrente, senza Vfiltalpache, se fosse stato un tipo violento, quella
sarebbe stata l’occasione per menare le mani.
Ritiene la difesa che il contenuto del cd non abbia un contenuto neutro,
essendo palese il tentativo della persona offesa di estorcere una confessione
all’insaputa del marito, che accusa la moglie di inventarsi le cose.
Rileva la difesa che il tema sotteso all’appello è l’inattendibilità della persona
offesa nel contesto di separazione della vicenda.
Ritiene poi la difesa che il ragionamento del Tribunale del riesame di Milano
sia viziato anche nell’analisi della relazione dei servizi sociali che descrive l’Otranto

come persona non violenta, capace di amore verso i figli, e contesta la lettura
parziale della relazione. La difesa ritiene dunque travisata la portata delle
produzioni documentali della difesa.

3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge per
l’errata applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
Rileva la difesa di aver chiesto un’attenta analisi dei requisiti di cui all’art. 274
lett. c) cod. proc. pen.
Dopo aver richiamato le modifiche ex lege 47 del 2015, la difesa ha rilevato
che il Tribunale del riesame di Milano non ha tenuto conto di parametri quali i
precedenti, i comportamenti, la personalità dell’indagato.
La difesa ha criticato la motivazione del Tribunale del riesame di Milano quanto
alla questione della indeterminatezza della misura perché superato dalle
statuizioni in sede civile, e per l’imposizione dell’obbligo di mantenersi a 300 metri
dal luogo frequentato dalla persona offesa, perché la richiesta della difesa fu fatta
quando le statuizioni civili non erano state adottate.
Secondo la difesa, vi è il divieto di mantenere la misura cautelare se cambia
lo scenario indiziario; la difesa ritiene sia cambiato in base al contenuto del cd,
ritenuto genuino, perché prodotto dalla parte civile nel dibattimento, con obbligo
pertanto di valutazione da parte del Tribunale del riesame.
Afferma poi la difesa che la misura cautelare non è più mantenibile sotto il
profilo della idoneità non sussistendo pericolo di inquinamento della prova o di
fuga, e segnala (pagina 18 e ss.) gli elementi favorevoli di valutazione quanto al
pericolo di reiterazione dei reati.
Secondo la difesa, non vi è alcuna motivazione nella decisione del Tribunale
del riesame che si limita a richiamare le precedenti valutazioni.
La difesa, richiamando alcuni principi giurisprudenziali, ha criticato poi la
decisione quanto alla valutazione sul tempo decorso, ritenendo evasiva
l’ordinanza.

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Ritiene poi che il Tribunale del riesame non abbia motivato sulla concretezza
delle esigenze cautelari (il tema in diritto è affrontato nelle pagine 19 e 20), e non
abbia risposto agli aspetti sostanziali della richiesta di revoca o di sostituzione della
misura. Secondo la difesa, non è stato tenuto in considerazione il rapporto con i
figli, secondo gli elementi di fatto già emergenti.
3.1. La difesa ha poi contestato la motivazione del Tribunale del riesame di
Milano quanto alla questione sulla indeterminatezza delle prescrizioni, per la
mancanza dei luoghi rispetto ai quali è fatto divieto di avvicinamento, ritenendola

metri alla persona offesa, che impone un facere indeterminato, né dalle statuizioni
civili non riportate nel provvedimento coercitivo.
3.2. La difesa ha chiesto l’annullamento sia dell’ordinanza impugnata che
dell’ordinanza genetica, di cui a suo dire deve essere dichiarata la cessazione
(richiama Cass. 5664/2015, 48395/2014, 46488/2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile.
Per quanto irrilevante al fine del decidere, va segnalato che il p.m. ha espresso
il parere in calce alla istanza in data 11 ottobre 2016.
Va osservato che la difesa ha chiesto che la Corte di Cassazione si esprima
sulla correttezza dell’interpretazione fornita dal Tribunale di Monza sulla necessità
o meno di notificare l’istanza de libertate. Deve però rilevarsi che la decisione
contestata non è contenuta nel provvedimento impugnato ma in altro e diverso
provvedimento, per altro non impugnabile ex art. 310 cod. proc. pen.
In ogni caso, l’evolversi processuale delle istanze è stato rappresentato
nell’appello ma non si rinviene alcuna impugnazione specifica sul punto,
analizzando in particolare la pagina dell’appello in cui sono riassunti i motivi.
Dunque, la questione non è stata devoluta con l’appello al Tribunale del
riesame di Milano e di conseguenza non può essere oggetto di ricorso per
cassazione. Secondo il costante indirizzo di legittimità non possono essere dedotte
con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Giudice di appello abbia
correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione
(cfr. Cass. Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 265937, Faranda).

2.

Il secondo motivo è inammissibile.

Ed invero, l’appello, quanto alla sopravvenuta carenza della gravità indiziaria,
è incentrato solo sul deposito delle trascrizioni del cd. Dopo la parte sintetica sui
motivi, la difesa del ricorrente ha affermato nell’atto di appello che la richiesta di

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non superata dalla prescrizione imposta dall’ordinanza di non avvicinarsi di 300

revoca e\o di sostituzione della misura si fonda sulla trascrizione del cd depositato
quale allegato alla lista testi della difesa dal quale emergerebbe l’effettivo quadro
in cui tutta la vicenda si è dipanata.
Dunque, correttamente il Tribunale del riesame di Milano, in ossequio al
principio devolutivo dell’appello, ha limitato la sua analisi alla produzione della
difesa – la trascrizione del cd – verificando se fosse idoneo a far venir meno il
quadro indiziario. Il Tribunale del riesame di Milano non aveva alcun obbligo di
riesaminare integralmente la vicenda, ma solo di rispondere ai motivi di appello,

Il Tribunale del riesame di Milano ha escluso che le trascrizioni del cd abbiano
la portata ritenuta dalla difesa, perché ha ritenuto, in estrema sintesi, che del cd
non sia stata ancora verificata la genuinità ed integrità del contenuto, non siano
stati ancora identificati gli autori delle conversazioni, non sia stato ancora dato
incarico peritale per le trascrizioni.
Ha altresì rilevato il Tribunale del riesame di Milano che non vi è alcuna
garanzia di conformità all’originale del cd prodotto dalla difesa, non conoscendosi
le modalità della copia; che le conversazioni sono prive di data sicché non è
neanche possibile contestualizzarle.
Dunque, non vi è stato alcun travisamento per omissione: il Tribunale del
riesame di Milano ha ritenuto, dopo averla valutata, la documentazione prodotta
dalla difesa inidonea a modificare il quadro indiziario.
Per altro, rispetto a tale articolata motivazione il ricorso per cassazione, con
il secondo motivo, non si è neanche confrontato, mancando quindi del requisito
previsto a pena di inammissibilità della specificità estrinseca.
Inoltre, il Tribunale del riesame di Milano ha anche preso in esame parte del
contenuto delle trascrizioni e ha confermato il giudizio di gravità indiziaria.
Il Tribunale del riesame di Milano ne ha riportato le parti in corsivo: non spetta
alla Corte di Cassazione operare una diversa lettura del materiale probatorio.

3. È infondato il terzo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale del riesame di
Milano ha dedicato la pagina 5 alla motivazione sulle esigenze cautelari. Va
ricordato che il Tribunale del riesame di Milano ha giudicato in sede di appello e
quindi ha correttamente valutato se vi fossero elementi per ritenere mutato il
quadro cautelare.
Il Tribunale del riesame di Milano, con motivazione immune da vizi, ha
ritenuto immutato il quadro cautelare prendendo in esame il decorso del tempo,
gli atteggiamenti aggressivi dell’indagato, le pregresse violazioni alle misure
coercitive a lui già applicate nell’ambito dello stesso procedimento, _ la sua

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cosa che per altro è avvenuta.

personalità, la prolungata e costante perpetrazione delle condotte ai danni della
persona offesa, anche alla presenza dei bambini.
Deve infine ritenersi che la questione della indeterminatezza del divieto è
inammissibile; infatti, la questione riguarda il provvedimento genetico e non quello
impugnato.
In ogni caso la questione proposta dalla difesa è manifestamente infondata
perché la decisione del Tribunale del riesame di Milano è corretta mentre
l’argomentazione difensiva è contraria all’orientamento espresso dalla Corte di

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di misure cautelari personali,
è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282 ter cod. proc. pen., oltre al divieto
di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l’obbligo di
mantenere una determinata distanza, in caso di incontro occasionale con la
persona offesa, in quanto l’indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi
oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l’accesso è inibito in via assoluta
all’indagato.
Nello stesso senso Cass. Sez. 5, n. 28677 del 14/03/2016, Rv. 267371, C.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14/03/2018.

Cassazione, Sez. 6, con la sentenza n. 42021 del 13/09/2016, Rv. 267898,0.

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