Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1918 del 20/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1918 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GROTTERIA GENNARO N. IL 19/02/1971
avverso l’ordinanza n. 160/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 20/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lettelsentite le conclusioni del PG Dott. EL01,1′
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Data Udienza: 20/12/2013
Uditi difensor Avv.;
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La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 20.01.2012 rigettava
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione
presentata da Grotteria Gennaro, in quanto non gli
era stata applicata alcuna misura cautelare dopo la
convalida dello stato di arresto per il reato di cui
all’art.378 c.p., avverso la quale egli non aveva
proposto ricorso per cassazione.
Avverso la sopra indicata ordinanza Grotteria
Gennaro, a mezzo del suo difensore, proponeva quindi
ricorso per cassazione e concludeva chiedendone
l’annullamento.
Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per
violazione di legge in quanto erroneamente la Corte
territoriale avrebbe rigettato la domanda
riparatoria, dal momento che non risultava che
l’istante avesse proposto ricorso avverso il
provvedimento di convalida dell’arresto, dal momento
che dalla sentenza irrevocabile di proscioglimento
acquisita agli atti del procedimento risultava
all’evidenza l’insussistenza “ab origine” delle
condizioni legittimanti la convalida dell’arresto.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo
dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler
rigettare il proposto ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Sul tema è intervenuta la Corte costituzionale, che,
con sentenza 109/99, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art.314 co.1 c.p.p. nella parte
in cui non prevede che chi è stato prosciolto con
sentenza irrevocabile con una delle formule previste
dalla citata disposizione ha diritto, entro gli
stessi limiti previsti per la custodia cautelare, a
un’equa riparazione per la detenzione subita a causa
di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di
delitto.
Tale pronuncia, ponendo sullo stesso piano normativo,
ai fini che qui interessano, custodia cautelare e
custodia precautelare, ha evidentemente eliminato in
radice ogni incertezza interpretativa al riguardo.
Pertanto il diritto alla riparazione per ingiusta
è
c.p.p.,
all’art.314
cui
di
detenzione,
riconoscibile, entro gli stessi limiti previsti per
Ritenuto in fatto
el
P
la custodia cautelare, anche a favore di chi abbia
subito privazione della libertà a causa di arresto in
flagranza o fermo (cfr, Cass., Sez.4, Sent. n.1491
dell’11.05.1999, Rv.214993).
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata
con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.
PQM
Roma il 20.12.2013
Il Presidente
Gaetanino Zecca
AZIONE
….-CORTE SUPREMA
Penale
rv Sezione
IN CANCELLERIA
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia alla Corte di
appello di Catanzaro.