Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19179 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19179 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUFFO ANDREA N. IL 05/07/1986
avverso la sentenza n. 20/2016 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova,
confermava la sentenza del Tribunale di Imperia del 27/05/2015 di condanna nei
confronti di Ruffo Andrea alla pena di anni tre di reclusione ed euro diecimila di
multa in ordine ai reati ascrittigli di cui agli artt. 2 e 4 L. n. 895 del 1967 e 582
cod. pen. (in Sanremo il 22/04/2014).
Avverso tale sentenza il condannato, a mezzo del proprio difensore,
proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione per erroneo

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto concerne una presunta
carenza della motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze, senza
però spiegare le ragioni in base alle quali si fonderebbe tale assunto.
Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino
genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella
accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od
omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad
incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario
posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 07/05/2015 n. 30918,
Falbo, Rv. 264441).
Peraltro, non è consentito il mero richiamo ai vizi prospettati con l’atto di
appello.
Va rilevato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è
inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino a lamentare
l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate
con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne
il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si
assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo
l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto da sottoporre a verifica (v., da ultimo, Sez. 3, 04/11/2014 n.
35964, dep. 2015, B., Rv. 264879).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali; non sussistendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
2

bilanciamento delle circostanze.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

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