Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19179 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19179 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LISCIANDRO NATHALIE OLGA, nata a Vernon (Francia) il 21/03/1964

avverso l’ordinanza del 25/09/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Termini Imerese

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento depositato il 26.9.2017, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso il 10.2.2017 nei
confronti di DE LISCIANDRO NATHALIE OLGA.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, DE

LISCIANDRO NATHALIE OLGA, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo
che l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione era stato ceduto a terzi e che,
pertanto, ella era terzo estraneo e non poteva esercitare alcun potere sul bene da
demolire.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di
Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivo manifestamente infondato.
2. L’eventuale alienazione a terzi dell’immobile abusivo non impedisce la
demolizione.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti,
l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice
a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa
dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente
all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad
arrecare pregiudizio all’ambiente (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi, Rv.
259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010, dep. 2011, Giustino e altri, Rv. 249129;
Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213, sez. 3, n.22853 del
29.3.2007, Coluzzi, Rv. 236880).
La funzione riparatoria della sanzione della demolizione disposta con sentenza
irrevocabile, che ha accertato l’illiceità della realizzazione dell’immobile, comporta
che, in assenza di contrari provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, essa
debba essere eseguibile nei confronti di chiunque abbia acquisito la titolarità del
bene che, con la propria permanenza, continua ad arrecare pregiudizio
all’ambiente. Ne consegue che, mentre destinatario dell’ordine è il soggetto che

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ha eseguito l’abuso, l’ordine va comunque eseguito nei confronti di chiunque abbia
acquistato la titolarità del bene.
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per
reati edilizi, ex art. 31, comma 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha, infatti, carattere
reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve
pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col
bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si
tratti di soggetti estranei alla commissione del reato ne’ la sua operatività può

conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito
dell’avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 dell’11.5.2005, Morelli, Rv.
232175;Sez. 3, n.42781 del 21.10.2009, Arrigoni, non massim.; Sez.3, n.16035
del 26/02/2014, Rv.259802; Sez.3, n.42699 del 07/07/2015, Rv.265193).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14/03/2018

essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola

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