Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19179 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19179 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano
nei confronti di Mema Armand, alias Petrea Igor, nato il 29.03.1977
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 30.7.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio,
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale sull’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato contestato
(ricettazione) è estinto per prescrizione.
2.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione ‘Procuratore

Generale presso la Corte di appello di Milano dolendosi del fatto che la
prescrizione sia stata dichiarata dal GIP in riferimento all’art. 648, comma 2,
c.p., benché la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la norma

Data Udienza: 05/04/2013

non costituisce una previsione autonoma: con la conseguenza che il termine
prescrizionale deve considerarsi con riguardo alla fattispecie di ricettazione,
prescindendo dalla circostanza attenuante descritta nel capoverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già stabilito che in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata
prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una

sicchè, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla
pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Cass., sez. II,
10.1.2013 n. 4032).
2. Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Busto Arsizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio.
Roma, li 5.4.2013

Il Consi liere estensore

esidente

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autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale

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