Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19178 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19178 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO GIUSEPPE N. IL 17/10/1955
avverso l’ordinanza n. 5208/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 12/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

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RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il
reclamo proposto da Di Benedetto Giuseppe, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. Pen.,
avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pavia del
27/04/2015 gli aveva rigettato l’istanza di permesso premio.
Il Tribunale evidenziava che per l’operatività del divieto di cui all’art. 4 bis
ord. pen. anche ai reati commessi anteriormente alla modifica di cui all’art. 4 bis,

dell’aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, essendo sufficiente che sia
ritenuta la sussistenza in concreto dei presupposti.
Avverso tale ordinanza il Di Benedetto proponeva personalmente ricorso per
Cassazione per violazione di legge, rilevando che il permesso poteva essere
concesso in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata correttamente negava la concedibilità del beneficio,
richiamando i principi espressi sul punto da questa Corte in ordine
all’applicabilità dell’art. 4 bis ord. pen. anche ai condannati per reati commessi
anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991, convertito in L. n.
203 del 1991 (v. sul punto, Sez. 1, 22/12/2014 n. 53778, Magrì, Rv. 261985).
Deve poi condividersi anche il principio affermato dal Tribunale di
sorveglianza circa la retroattività delle norme penitenziarie ai detenuti
condannati per reati commessi in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che
individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla
detenzione, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono
di immediata applicazione anche ai fatti e alle condanne pregresse (Sez. 5,
01/07/2014 n. 30558, Ficara, Rv. 262489).
La nuova disciplina sui presupposti per la concessione dei permessi premio,
pertanto, opera anche con riferimento a condanne divenute irrevocabili prima

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dell’entrata in vigore di detta legge, non avendo essa natura di norma
sostanziale e non applicandosi, perciò, il regime della disposizione più favorevole
in caso di successione di leggi diverse (v. Sez. 1, 14/10/2011 n. 6910, dep.
2012, Pasquale, Rv. 252071, per l’ipotesi analoga di modifiche legislative in tema
di riconoscimento del beneficio della semilibertà ai recidivi).

comma 1, ord. pen., non essendo necessaria la formale contestazione

A fronte di tali argomentazioni, il condannato si limitava a prospettare in
termini assolutamente generici l’assenza di collegamenti con la criminalità
organizzata.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

P. Q. M.

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