Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19178 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19178 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANFRATELLO GIUSEPPE, nato a Chiari il 03/04/1987

avverso l’ordinanza del 02/01/2018 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 13/03/2018

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è
ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero
la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che
riguardano la ricostruzione dei fatt, ovvero si risolvono in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008,

n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017,
Rv.270628).
Ciò vale certamente per l’individuazione dei limiti del sindacato di legittimità
rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in
questa sede soltanto se si traduca, quindi, nella violazione di specifiche norme o
nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Di Donato, Rv.204014;
Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884, cit; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017,
Rv.270628, cit).
Rigorosamente entro tale perimetro, pertanto, possono essere esaminate le
doglianze del ricorrente, come innanzi indicate, alla luce del contenuto
dell’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale, per quel che attiene alla
valutazione delle esigenze cautelari, ha ritenuto attuali le esigenze di cui all’art.
274 c.p.p., lett. c) nonché adeguata la misura degli arresti domiciliari.
3.Tanto premesso, il provvedimento impugnato è esente da vizi di
motivazione in ordine alla valutazione della permanenza delle esigenze cautelari
e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa.
Il Tribunale, nel ritenere la concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza,
non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (plurimi delitti di emissione
di fatture per operazioni inesistenti commessi negli anni 2010, 2011, 2012, 2013
e 2014) nè la sola personalità dell’indagato, (sotto il profilo della professionalità
del suo agire criminoso), ma ha espressamente richiamato la significativa capacità
a delinquere testimoniata dalle modalità del fatto e dal carattere di non
occasionalità della condotta (molteplicità delle condotte illecite attuate in contesto
associativo mediante inserimento in un sistema di realizzazione di reati tributari
stabile e preordinato alla realizzazione di profitti illeciti indeterminati nel tempo ).
Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte
(Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) – secondo cui in tema di esigenza cautelare
costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art.
274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare

3

Paglíaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.4,

già operata in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari ed all’entità della
pena irrogata con la sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.
La decisione è in linea con il principio secondo il quale l’applicazione del
principio di proporzionalità nel corso dell’esecuzione della misura cautelare è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo
periodo di restrizione, e non può prescindere da un’attenta valutazione di tutte le
circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle
esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell’adozione della misura (Cfr

Rv.262530).
6. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 13/03/2018

Il Consigliere estensore
tntorje-116-N gasi

5

Sez.5, n.21195 del 12/02/2009,Rv.243936; Sez.2, n.6510 del 04/02/2015,

19178 – 18
Sent. n.

t

(-

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO DEL
13/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1813/2018

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. PIERO SAVANI

Presidente

Dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Consigliere

Dott. ssa ANTONELLA DI STASI

Consigliere rel.

Dott. LUCA SEMERARO

Consigliere

Dott. ALESSIO SCARCELLA

Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANFRATELLO GIUSEPPE, nato a Chiari il 03/04/1987

avverso l’ordinanza del 02/01/2018 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

TERZA SEZIONE PENALE

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/01/2018, il Tribunale di Brescia rigettava l’appello
proposto da Sanfratello Giuseppe avverso l’ordinanza del 4.12.2017 del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con la quale era stata rigettata
l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’originaria misura cautelare della custodia cautelare in carcere, applicata al
Sanfratello con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

inesistenti commessi negli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014, era stata sostituta
con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 27.5.2017 del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Brescia; con sentenza del 19.9.20017, emessa
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, interveniva condanna
per i reati contestati alla pena di anni quattro di reclusione.
2. Avverso la predetta ordinanza del 4.12.2017 ha proposto ricorso per
cassazione Sanfratello Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un
unico complesso motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
sussistenza del requisito della attualità delle esigenze cautelari ed adeguatezza e
proporzionalità della misura cautelare in atto.
Con riferimento alle attualità delle esigenze cautelari, argomenta che
l’associazione per delinquere di carattere familiare evocata nell’ordinanza
impugnata non esisteva più e che il Sanfratello aveva evidenziato una personalità
puntualmente rispettosa delle regole connaturate ad un regime di privazione della
libertà; l’intervenuta condanna in primo grado per i reati ascritti non era elemento
sufficiente per il mantenimento della misura cautelare; quanto all’adeguatezza
della misura, deduce che l’ordinanza impugnata si fondava su presunzioni ed
elementi astratti e che la motivazione espressa era carente; in relazione, infine,
alla proporzionalità della misura applicata evidenzia che l’entità della pena irrogata
(quattro anni di reclusione) in relazione al presofferto (più di un anno) ed al tipo
di giudizio nel quale era maturata (giudizio abbreviato con impossibilità di
reformatio in peius in grado di appello), consentiva di beneficiare in sede di
esecuzione dell’istituto dell’affidamento in prova, con la conseguenza che la misura
degli arresti domiciliari risultava sproporzionata rispetto alla pena applicata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

Brescia del 23.11.2016 per plurimi delitti di emissione di fatture per operazioni

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è
ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero
la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che
riguardano la ricostruzione dei fatt, ovvero si risolvono in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008,

n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017,
Rv.270628).
Ciò vale certamente per l’individuazione dei limiti del sindacato di legittimità
rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in
questa sede soltanto se si traduca, quindi, nella violazione di specifiche norme o
nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Di Donato, Rv.204014;
Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884, cit; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017,
Rv.270628, cit).
Rigorosamente entro tale perimetro, pertanto, possono essere esaminate le
doglianze del ricorrente, come innanzi indicate, alla luce del contenuto
dell’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale, per quel che attiene alla
valutazione delle esigenze cautelari, ha ritenuto attuali le esigenze di cui all’art.
274 c.p.p., lett. c) nonché adeguata la misura degli arresti domiciliari.
3.Tanto premesso, il provvedimento impugnato è esente da vizi di
motivazione in ordine alla valutazione della permanenza delle esigenze cautelari
e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa.
Il Tribunale, nel ritenere la concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza,
non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (plurimi delitti di emissione
di fatture per operazioni inesistenti commessi negli anni 2010, 2011, 2012, 2013
e 2014) nè la sola personalità dell’indagato, (sotto il profilo della professionalità
del suo agire criminoso), ma ha espressamente richiamato la significativa capacità
a delinquere testimoniata dalle modalità del fatto e dal carattere di non
occasionalità della condotta (molteplicità delle condotte illecite attuate in contesto
associativo mediante inserimento in un sistema di realizzazione di reati tributari
stabile e preordinato alla realizzazione di profitti illeciti indeterminati nel tempo ).
Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte
(Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) – secondo cui in tema di esigenza cautelare
costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art.
274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare

3

Ragliar°, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.4,

congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua
personalità- nonché al disposto dell’art. 274 lett c) come modificato dalla legge 16
aprile 2015 n. 47.
Del resto è stato osservato che il concreto pericolo di reiterazione dell’attività
criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in
quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente
tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto (Sez.3,
n.3661 del 17/12/2013,dep.27/01/2014, Rv.258053).

decorso dall’applicazione della misura cautelare, elemento che ha ritenuto
inidoneo a dimostrare l’affievolimento delle esigenze cautelari.
In particolare, il Tribunale ha rimarcato che non emergono elementi fattuali
specifickf idonei ad immutare il quadro valutativo esposto, non assumendo, quindi,
di per sé solo, valenza significativa il mero decorso del tempo dall’inizio della
applicazione della misura.
Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i
principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, il
principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o
l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del
tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in
ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento
cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119; Sez. 2 n. 1858,
dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897del 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5,
ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep.
26/10/2007, Rv.238763).
4. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione anche in ordine
alla specificazione delle ragioni ostative all’adozione di misure meno afflittive degli
arresti domiciliari.
Il Tribunale, con argomentazioni congrue non manifestamente illogiche, ha
specificato che siffatte misure consentirebbero al Sanfratello di svolgere
indisturbato nuove attività illecite simili e di riprendere i rapporti con gli ambienti
societari e personali nell’ambito dei quali gli illeciti venivano pianificati, limitando
solo in parte gli spostamenti sul territorio ed impedendo persistenti controlli da
parte delle forze dell’ordine.
5. Del pari congrua e non manifestamente illogica è la valutazione positiva di
proporzionalità della misura cautelare in atti, in quanto correlata alla valutazione

4

Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e confutato anche il tempo

già operata in ordine alla persistenza delle esigenze cautelarí ed all’entità della
pena irrogata con la sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.
La decisione è in linea con il principio secondo il quale l’applicazione del
principio di proporzionalità nel corso dell’esecuzione della misura cautelare è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo
periodo di restrizione, e non può prescindere da un’attenta valutazione di tutte le
circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle
esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell’adozione della misura (Cfr

Rv.262530).
6. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 13/03/2018

Sez.5, n.21195 del 12/02/2009,Rv.243936; Sez.2, n.6510 del 04/02/2015,

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