Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19178 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19178 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Mocanu Petru, nato il 3.03.1989
avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano del 14.3.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio,
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale sulla inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la
inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di
condanna in primo grado per la genericità e aspecificità del motivo di
impugnazione.
2.

Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato

lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.p.p. per avere la
corte dichiarato inammissibile per genericità un ricorso articolato su
specifiche censure relative alla eccessività del trattamento sanzionatorio.

Data Udienza: 05/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’atto di appello si limita contestare, genericamente, il trattamento
sanzionatorio, e ciò benché il Tribunale avesse espresso a riguardo puntuale
motivazione sui parametri disposti dall’art. 133 c.p..
In particolare, nell’atto di appello si lamenta il discostamento dai minimi
edittali rilevando come il Tribunale non abbia considerato le caratteristiche

convincimento con riguardo alla complessiva gravità dei fatti, desumibile
“dalla rete di rapporti tessuta per realizzarsi e dalla capacità professionale
espressa con le condotte qui giudicate”: rispetto ai quali profili nulla è detto
nell’appello.
Cosicché esso si mostra privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett.
c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal
tribunale, che non risultano viziate da illogicità manifeste e che sono
assoggettate a critica sulla base di assunti meramente congetturali.
Questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il
nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si
ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace,
207648).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, l’impugnazione
va dichiarata inammissibile.
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 5.4.2013

dell’autovettura oggetto del reato; ma il Tribunale aveva motivato il proprio

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