Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19177 del 16/12/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19177 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

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ORDINXA
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sul ricorso proposto da:
TROFIMOVA MARIANNA N. IL 06/06/1938
avverso la sentenza n. 503/2013 TRIBUNALE di FORLI’, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì condannava Trofimova
Marianna alla pena di C. 516,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 81
e 660 cod. pen., per ripetuti atti di molestie.
Avverso questa sentenza la Trofimova, a mezzo del suo difensore,
proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione e rilevando quanto segue: la non configurabilità del reato ricorrendo

sosteneva che la stessa doveva comprendere come utilizzare le tapparelle,
mentre in realtà non era pratica delle modalità di uso di detto strumento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto
per prescrizione per le ragioni qui di seguito precisate.
Nel caso in esame non sussistono le condizioni per una pronuncia
assolutoria, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che nelle
argomentazioni svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata e da intendersi qui
integralmente richiamate, onde evitare superflue ripetizioni, non sono
riscontrabili elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente
dell’innocenza dell’imputata.
Nelle more del procedimento, il reato contestato, essendo stato accertato il
05/11/2009, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, interamente
decorsa alla data del 05/11/2014, in epoca antecedente all’ordinanza di
trasmissione degli atti a questa Corte.
La declaratoria di estinzione del reato contestato può essere adottata in
questa sede processuale, in quanto la difesa della Trofimova, pur non avendo
sollecitato espressamente una tale pronunzia estintiva, non ha manifestato la
volontà di rinunciare alla causa estintiva, né sussistono nei suoi confronti i
presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell’art. 129
cod. proc. pen..

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2

un episodio unico e non abituale; l’illogicità della motivazione, in quanto si

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto è estinto per
prescrizione.

Cosi deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

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