Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19176 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19176 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARINO GIUSEPPE N. IL 14/06/1983
avverso l’ordinanza n. 1075/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 09/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste
rigettava il reclamo proposto da Guarino Giuseppe ai sensi dell’art. 18 ter Ord.
Pen.
Avverso tale ordinanza il Guarino, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
Cassazione, deducendo l’incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di
sorveglianza in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento di
censura della corrispondenza per mesi tre, oltre all’inibizione all’acquisto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U,
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso,
pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua
singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita
valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di censura
della corrispondenza originariamente applicato dal Magistrato di sorveglianza.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle
informazioni fornite dagli organi inquirenti competenti, che evidenziavano il ruolo
verticistico nel clan di riferimento, la mancanza di scelte dissociative, il
mantenimento di una fitta corrispondenza con altri detenuti e il rischio che

t

determinerebbe una sua conoscenza delle dinamiche associative.
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
2

giornali locali.

spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

Ammende.

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