Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19176 del 13/03/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19176 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO
Nei confronti di
SACCHI GIANCARLO, nato a Sant’Angelo in Vado il 19/12/1945
SACCHI ENRICA, nata a Urbino il 22/07/1975
CARCIANI CARLO, nato in Svizzera il 24/07/1972
avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del Tribunale di Urbino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.
Data Udienza: 13/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 19/07/2017, il Tribunale di Urbino, in parziale
accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di Carciani Carlo,
Sacchi Enrica, Mandarini Annunziata e Ugoccioni Serenella, avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen, 3,
5, 8 e 10 divo 74/2000, accoglieva l’istanza di dissequestro presentata dalle terze
alle predette del c/c n. 13884 accesso presso la Nuova Banca Marche-Urbino,
rigettando nel resto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, articolando un unico motivo con il
quale deduce violazione di legge ed argomenta che il Tribunale aveva escluso che
il c/c n. 13884 accesso presso la Nuova Banca Marche-Urbino fosse nella piena
disponibilità degli indagati con motivazione apparente e senza considerare che
nell’estratto conto prodotto dalla difesa delle terze interessate emergevano
operazioni poste in essere dall’indagato Sacchi Giancarlo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità.
2. Va ricordato che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è
ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia
gli errores in iudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5,
n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, l’ordinanza impugnata non è certamente carente di motivazione,
avendo il Tribunale con diffuse argomentazioni evidenziato le ragioni per le quali
il c/c n. 13884, accesso presso la Nuova Banca Marche-Urbino, non potesse
ritenersi nella disponibilità degli indagati Carciani Carlo e Sacchi Enrica.
Il Tribunale ha, infatti, spiegato che la “delega ad operare” rilasciata in favore
dei predetti indagati dalle cointestatarie del conto- Mandarini Annunziata e
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interessate Ugoccioni Serenella e Mandarini Annunziata e disponeva la restituzione
Ugoccioni Serenella- era sufficientemente ed oggettivamente giustificata dalla
necessità di accredito e prelievo della pensione di Mandarini Annunziata (nonna in
età avanzata dell’indagata Sacchi Enrica), pensione utilizzata per le esigenze di
vita della predetta, tanto da non potersi riconoscere alla delega in questione
carattere strumentale e meramente fittizio.
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente si risolvono nella formulazione
di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla
luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 13/03/2018
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.