Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19176 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19176 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
DI LEONE Americo n. 31 maggio 1970
avverso l’ ordinanza emessa il 13 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. Mauro Cavalli, in sostituzione del difensore di fiducia avv. Giuliana
Lombardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 05/02/2014

.

a
Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 13 giugno 2013 il Tribunale di Napoli ha confermato in
sede di riesame l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere emessa il 26 aprile 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli nei confronti di Di Leone Americo in ordine al reato di partecipazione, dal 7
ottobre 2011 in poi, ad un’associazione camorristica operante nella zona di

successivamente da Sabatino Aniello, deceduto nell’anno 2003, e da Fragnoli Giacomo
e Fragnoli Luigi negli anni 2004-2006, quindi in successione da Fragnoli Giacomo e
Pagliuca Roberto, per passare infine sotto il predominio della famiglia Gagliardi (capo

B). Al Di Leone era attribuito il ruolo di raccolta dei proventi di estorsioni e spaccio di
sostanze stupefacenti e di predisposizione degli stipendi per gli affiliati del clan
camorristico. Dell’evoluzione del gruppo criminoso avevano riferito i collaboratori di
giustizia De Martino Antonio, Santonicola Raffaele e Martucci Armando. In particolare
dell’attività svolta da Di Leone Americo avevano riferito Marciello Rosario, Cascarino
Mirko, Martucci Armando. Il Di Leone, ha rilevato il Tribunale del riesame, era già stato
condannato per il reato di associazione camorristica commesso in Mondragone dal
1999 al 2003 ed era stato arrestato per lo stesso reato il 25 giugno 2009; era inoltre
sottoposto a misura cautelare dal 12 dicembre 2012 in ordine ai reati di rapina ed
estorsione aggravati ai sensi dell’art.7 d.l. 152/91. La revoca della misura di sicurezza
della libertà vigilata (ordinanza Tribunale di sorveglianza in data 12 luglio 2012) era
un provvedimento, secondo il Tribunale del riesame, superato dalle ulteriori
emergenze processuali.
2.

Avverso la predetta ordinanza il Di Leone ha proposto, personalmente,

ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione in ordine alle

Mondragone, facente originariamente capo alla famiglia La Torre e gestita

argomentazioni difensive relative allo scarso contributo dichiarativo disponibile avendo
sia il Cascarino che il Martucci riferito quanto appreso da altri, senza alcun riscontro
dalla fonte diretta; le chiamate in reità provenivano da soggetti che non si
autoaccusavano, inoltre non risultavano elementi circa una frequentazione tra il Di
Leone e i “propalanti” i quali non avevano effettuato alcun riconoscimento, nemmeno
fotografico; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marciello Rosario -il quale
aveva fatto riferimento ad un unico incontro con il ricorrente avvenuto in una fabbrica
di jeans, cui era presente anche Pagliuca Roberto- sarebbero prive di riscontro
individualizzante; le dichiarazioni indirette del coindagato Cascarino Mirko, che non
aveva indicato lo specifico ruolo associativo svolto dal Di Leone con il quale aveva un

(,,

rapporto di mera conoscenza, e quelle del collaboratore di giustizia Martucci Armando
(che nemmeno conosceva il Di Leone) sarebbero inconsistenti. Il Tribunale del riesame
non aveva considerato che l’arresto dell’anno 2009 si riferiva all’espiazione di un
residuo di pena relativo al reato di partecipazione ad un’associazione camorristica
risalente all’anno 2003. Erroneamente sarebbe stato svalutato il provvedimento di
revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata del 12 luglio 2012.
La difesa ha depositato in data 5 febbraio 2014 copie dell’ordinanza di custodia

cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 26
aprile 2013 nei confronti, tra gli altri, del ricorrente, confermata in sede di riesame dal
Tribunale di Napoli con ordinanza impugnata in questa sede dal Di Leone, e della
sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Sesta sezione penale di questa
Corte avente ad oggetto l’ordinanza emessa il 7 giugno 2013 dal Tribunale del riesame
di Napoli nei confronti di Gallo Giuseppe e Miraglia Antonio, coindagati del Di Leone.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1. Il Di Leone, come si desume dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, è
stato raggiunto da plurime chiamate in reità. Cascarino Mirko e Marciello Rosario, i
quali hanno reso dichiarazioni anche autoaccusatorie nell’ambito di un percorso di
collaborazione con la giustizia e la cui attendibilità è stato oggetto di attento vaglio
come si desume dall’ordinanza custodiale emessa dal giudice per le indagini
preliminari (ff.8, 18 ss., 45, 126 ss.), hanno individuato il Di Leone come persona
vicina al clan operante in Mondragone (Cascarino) e come soggetto di spicco del clan
di cui era responsabile unitamente a Gallo Salvatore e Pagliuca Roberto, occupandosi
di raccogliere i soldi delle estorsioni e di predisporre gli stipendi per gli affiliati e i
detenuti (Marciello). In particolare il Marciello ha riferito, a dimostrazione della
posizione di primo piano assunta dal ricorrente, di un incontro avuto con il Di Leone,
alla presenza anche di Pagliuca Roberto, nel corso del quale aveva inutilmente chiesto
la riduzione della somma da versare ogni settimana al clan per la gestione della piazza
di spaccio. Il collaboratore di giustizia Martucci dal canto suo ha anch’egli riferito del
ruolo di spicco rivestito nell’ambito del clan di Mondragone dal Di Leone, il quale
risulta essere stato riconosciuto anche in fotografia (f.108 ordinanza custodiale). Le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non possono essere definite de relato in
r

J”

1

,

quanto provenienti da soggetti inseriti a vario titolo nella cerchia criminale
dell’associazione camorristica, o comunque aventi con la stessa rapporti strettissimi in
relazione alle attività illecite gestite dal clan camorristico, e a conoscenza della vita del
sodalizio criminoso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.I
6 maggio 2010 n.23242, Ribisi; sez.V 8 ottobre 2009 n.4977, Finocchiaro; sez.I 13
marzo 2009 n.15554, Lo Russo e altri; sez.I 19 settembre 2008 n.38321, Sarno; sez.I

assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo
riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti patrimonio comune, in
ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa. Del resto, ai fini
dell’adozione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni rese dal coindagato o
dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso
o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1
bis, cod. proc. pen. se , oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da
riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione
all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa
dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad
acquisire non la certezza ma l’elevata probabilità di colpevolezza del chiamato. Nel
caso di specie le dichiarazioni del Cascarino e del Martucci sono state correttamente
ritenute idonee, nei limiti sopra precisati, a riscontrare le dichiarazioni, più dettagliate,
del Marciello che con il Di Leone aveva avuto anche diretti contatti, avendo entrambi
riferito del ruolo non secondario svolto dal ricorrente nell’ambito associativo. Quanto
alla pretesa genericità delle dichiarazioni del Cascarino e del Martucci, la Corte osserva
che in tema di reato associativo la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il
contributo offerto dall’indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e
la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione

10 maggio 2006 n.19612, Nardo e altri) in tema di chiamata di correo non sono

di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento
materiale. Il

thema decidendum riguarda infatti la condotta di partecipazione o

direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto
organizzativo del sodalizio e, di conseguenza, le dichiarazioni dei collaboratori o
l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare
singole attività attribuite all’accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo
comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Cass. sez.I 11
dicembre 1998 n.6239, Meddis; sez.II 3 maggio 2012 n.23687, D’Ambrogio e altri).

1,,

5
Quanto agli ulteriori elementi rappresentati nel ricorso, la Corte rileva che,
indipendentemente dalla circostanza che l’arresto del giugno 2009 sia riferibile
all’espiazione di un residuo di pena, gli ulteriori argomenti indicati nell’ordinanza
impugnata per evidenziare la non occasionale contiguità ad associazioni camorristiche
da parte del ricorrente (sentenza di condanna per il reato di partecipazione ad
associazione camorristica commesso in Mondragone dal 1999 fino al 2003;
applicazione di misura cautelare dal 12 dicembre 2012 per i reati di estorsione e

e costituiscono significativi elementi di valutazione. Quanto alla revoca della misura di
sicurezza della libertà vigilata disposta dal Tribunale di sorveglianza il 12 luglio 2012,
legittimamente il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare la successiva
valutazione della gravità indiziaria effettuata nei riguardi del Di Leone dal giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 26 aprile 2013 sulla base di emergenze
investigative verosimilmente non conosciute dal Tribunale di sorveglianza.
Quanto alla sentenza di annullamento con rinvio depositata dalla difesa, emessa
dalla Sesta sezione penale di questa Corte e avente ad oggetto l’ordinanza emessa il 7
giugno 2013 dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di Gallo Giuseppe e
Miraglia Antonio, coindagati del Di Leone, la Corte osserva che le posizioni del Gallo e
del Miraglia sono sostanzialmente diverse riguardando imputazioni differenti (capo A,
art.74 D.P.R.309/90, per entrambi; per Gallo anche capi K, violazione della normativa
sulle armi, e L, calunnia).

4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
A norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento
va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..

rapina commessi con l’aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152/91) non risultano smentiti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA