Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19175 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19175 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARENA STEFANIA N. IL 16/04/1989
avverso la sentenza n. 3820/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova condannava Arena
Stefania dal reato di cui all’art. 660 cod. pen. e la assolveva dai reati di cui agli
artt. 594 e 612 cod. pen. per non aver commesso il fatto.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il difensore di fiducia del
condannato, l’avv. Lucia Vignale, non abilitata al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori.

5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza contro cui non era consentito
l’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore di fiducia
dell’imputata, in violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc.
pen., è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla
Corte di cassazione.
Ne discende che il ricorso, risultando presentato da un difensore sprovvisto
di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità ai
sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 613 cod. proc.
pen..
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Cosi deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

Il Tribunale trasmetteva gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 568, comma

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