Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19175 del 13/03/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19175 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORRINO CARMINE nato a Caserta il 03/06/1967
avverso l’ordinanza del 12/07/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni
Di Leo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 12.7.2017, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta
da Porrino Carmine, di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di opere
abusive emesso in relazione alla sentenza n. 1016/200 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere- Sezione distaccata di Caserta-confermata dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza del 6.12.2001, irrevocabile il 2.2.2002.
Data Udienza: 13/03/2018
neppure ragionevolmente prevedibile, che, nel giro di brevissimo tempo, fosse
adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si
ponesse in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2018
Il Consigliere estensore
residente
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An”
3
dispositivo.
T 91 7518
Sent. n.
UDIENZA CAMERA
REPUBBLICA ITALIANA
DI CONSIGLIO DEL
13/03/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.N.45082/2017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. PIERO SAVANI
Presidente
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Consigliere
Dott. ssa ANTONELLA DI STASI
Consigliere rel.
Dott. LUCA SEMERARO
Consigliere
Dott. ALESSIO SCARCELLA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORRINO CARMINE nato a Caserta il 03/06/1967
avverso l’ordinanza del 12/07/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni
Di Leo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 12.7.2017, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta
da Porrino Carmine, di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di opere
abusive emesso in relazione alla sentenza n. 1016/200 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere- Sezione distaccata di Caserta-confermata dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza del 6.12.2001, irrevocabile il 2.2.2002.
TERZA SEZIONE PENALE
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Porrino Carmine,
a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce
violazione di legge e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Giudice
dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare la concessione in sanatoria delle opere
abusive rilasciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, ritenere
verificatosi il fatto estintivo del reato.
Con requisitoria scritta ex art. 611 cod.proc.pen., il Procuratore generale
presso questa Suprema Corte, argomentando in ordine alla infondatezza del
In data 23.2.2018, il la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva
nella quale ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e
replicato alla requisitoria del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo
manifestamente infondato.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’ordine di demolizione
delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere
revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti
amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano
conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria
(Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, Rv 221.974), mentre può essere sospeso solo
quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel
giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale
un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di
demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica
che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non
prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa
o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di
fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3, 30 marzo 2000, Ciconte,
Rv 216071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. 3, 16 aprile
2004, Cena, Rv 228691;Sez. 3, 30 settembre 2004, Cacciatore, Rv 230308; Sez.
3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145).
3.
Facendo buon governo di tali principi il Giudice dell’esecuzione, con
argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e, dunque insindacabili in
questa sede, ha rilevato che risultava agli atti la prova dell’avvio di procedimento
di revoca della invocata concessione edilizia in sanatoria n. 207/2005, titolo
peraltro neppure prodotto dall’istante, e che, sulla base di tali risultanze, non era
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motivo proposto, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
neppure ragionevolmente prevedibile, che, nel giro di brevissimo tempo, fosse
adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si
ponesse in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2018
dispositivo.