Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19174 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19174 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBERA ANTONIO N. IL 18/05/1968
avverso l’ordinanza n. 1344/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 19/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Col decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste
dichiarava l’inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio
penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata,
della detenzione domiciliare proposta nell’interesse di Rubera Antonio.
Nel provvedimento impugnato era evidenziata la violazione della
disposizione di cui all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede

nell’istanza di misura alternativa.
Avverso tale ordinanza il Rubera, a mezzo del proprio difensore, ricorreva
per Cassazione, deducendo che non occorreva indicare espressamente il
domicilio, in quanto lo stesso non era mai stato modificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di misura
alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve
essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore,
dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non
detenuto, salvo che si tratti di condannato latitante o irreperibile (v., tra le altre,
Sez. 1, 13/01/2016 n. 30779, Medeot, Rv. 267407; Sez. U, 17/12/2009, dep.
2010, n. 18775, Mammoliti, Rv. 246720).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

l’obbligo di dichiarazione o di elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen.

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