Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19174 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19174 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

nei confronti di
ZERIO ORAZIO, nato a Cordenons il 19/08/1941
RONCALI GIGLIOLA, nata a Cordenons il 15/04/1944

avverso l’ordinanza del 21/08/2017 del Tribunale di Pordenone

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al
Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza divenuta irrevocabile il 25.11.2016, il Tribunale di Pordenone
dichiarava Zerio Orazio e Roncali Gigliola responsabili dei reati di cui agli artt. 110
cod,pen, 256 comma 3 divo 152/2006, 181 d.lvo 42/2004 e 734 cod.pen, e li
condannava alle pene ritenute di giustizia; disponeva, altresì, la confisca e l’ordine
di bonifica e rispristino dell’area ai sensi degli artt. 256, comma 3, d.lvo 152/2006
e 181 d.lvo 42/2004

trasmissione degli atti al pubblico ministero, rilevando che quest’ultimo sarebbe
competente per l’esecuzione.
2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, rilevando che, ai
sensi degli artt. 658 cod.proc.pen. e 86 disp. att. cod.proc.pen. l’esecuzione della
confisca spetterrebbe al giudice che ha emesso il provvedimento e non al pubblico
ministero.
3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc.
pen. proprie conclusioni, con le quali ha argomentato in merito alla fondatezza del
ricorso e chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
trasmissione degli al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Suprema Corte ha affermato, in fattispecie analoga a quella in
esame, che è abnorme l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di trasmissione degli
atti al P.M. per competenza, affinché provveda all’esecuzione della confisca (Sez.3,
n.28143 del 13/02/2013, Rv.256301).
E’ stato osservato che: “Dal combinato disposto degli artt. 658 e 679 cod.
proc. pen., nonché 86 delle norme di attuazione del cod. proc. pen. e 13 del
relativo regolamento, si desume che alla vendita o alla distruzione delle cose
confiscate provvede la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca. I
richiamati artt. 658 e 679 escludono, infatti, espressamente la confisca dal novero
delle misure di sicurezza per la cui esecuzione è necessaria o, comunque, prevista
l’iniziativa del pubblico ministero. L’articolo 86, cui l’articolo 13 del regolamento
dà esecuzione, prevede espressamente che sia la cancelleria a provvedere alla
vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca e che sia il giudice a disporne
la distruzione qualora la vendita non sia ritenuta opportuna”.

2

Con provvedimento del 2/08/2017, il Tribunale di Pordenone ha disposto la

3. Ne consegue, quanto al caso di specie, che la decisione del Tribunale di
trasferire al pubblico ministero la competenza a provvedere sull’esecuzione della
confisca con le conseguenti disposizioni in ordine allo smaltimento dei rifiuti si
configura come un atto abnorme, perché determina la stasi del processo penale e
l’impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez.
un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307;
sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000).
4. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pordenone.
Così deciso il 13/03/2018

con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone, per l’ulteriore corso.

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