Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19173 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19173 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCALZO ANTONIO N. IL 23/06/1962
LUNETTA GAETANO N. IL 04/03/1961
avverso la sentenza n. 190/2012 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata, si evince che allo
SCALZO è stata applicata la pena della reclusione di mesi tre per la violazione degli arti. 256 I° e II° comma d.lvo 152/2006 e art. 635 cp. Con la
stessa decisione, il giudice a disposto la conversione della sanzione detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, senza peraltro determinarla nella
sua entità
La Procura generale di questa Corte ha giustamente posto in rilievo la necessità che il dispositivo della sentenza ex art. 444 cpp riporti in termini esatti ed inequivoci la entità della sanzione in concreto irrogata, che nel caso
di specie è in ragione di C 250 per ogni giorno di reclusione (90 giorni).
Trattandosi di correzione della sentenza attraverso un mero calcolo, non è
necessario procedere alla dichiarazione di annullamento della decisione impugnata, essendo sufficiente, ex art. 619 cpp la mera integrazione del dispositivo nei termini di cui intra

P.Q.M.
Visto l’art. 619 cpp indica la pena inflitta in quella della multa di
22.500,00
Così deciso in Roma il 29.1.2014

SCALZO Antonio, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la
sentenza 14.5.2013 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta ex art. 444
cpp.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo il seguente motivo, così riassumibile ex art. 173 I° comma disp. att. cpp:
§1 .) erronea applicazione della legge penale, perché il giudice
nell’accogliere i termini dell’accordo sulla sanzione da applicare
all’imputato, non ha correttamente indicato la entità della sanzione nel dispositivo della sentenza.

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