Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19173 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19173 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERSICO SALVATORE N. IL 20/07/1956
avverso la sentenza n. 8837/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava
la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 19/10/2010, con cui
Persico Salvatore era condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro
centocinquanta di ammenda, per il reato di cui all’art. 678 cod. pen. (in Napoli il
25.3.09).
Avverso tale sentenza il Persico ricorreva personalmente per Cassazione,

trattamento sanzionatorio e l’incongruità del trattamento sanzionatorio irrogato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso manifestamente infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611).
Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunziando formalmente violazione di
legge, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte
alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando generiche carenze
motivazionali della sentenza impugnata, chiede la rideternninazione del
trattamento sanzionatorio. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede
d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nel caso in esame una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata,
nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio
acquisito, che venivano fatte refluire sul trattamento sanzionatorio, nei termini
processuali correttamente esplicitati nella sentenza impugnata (obiettiva entità
dei fatti e personalità del prevenuto).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,

2

deducendo mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al

non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

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