Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19173 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19173 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIMMINO ANNA, nata Gragnano il 10/11/1956

avverso l’ordinanza del 14/02/2017 del Tribunale di Torre Annunziata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. ssa Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza depositata in data 15.2.2017, il Tribunale di Torre

Annunziata, quale Giudice dell’Esecuzione, rigettava le istanze proposte
nell’interesse di Cimmino Anna, di declaratoria di non esecutività e di rimessione
in termini per proporre impugnazione in relazione alla sentenza n. 331/12 emessa
dal Tribunale di Torre Annunziata-sez.dist. di Gragnano in data 27.9.2012,

della sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cimmino Anna,
a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce
violazione di legge in relazione agli artt. 670 e 175, comma 2, cod.proc.pen.,
lamentando che era stata erroneamente valutata la regolarità della notifica,
avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza e che era pacifico che la ricorrente
non ne avesse avuto effettiva conoscenza.
Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc.
pen. proprie conclusioni, con le quali rileva la manifesta infondatezza del motivo
proposto e chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo

manifestamente infondato.
2. Va ricordato che la verifica della correttezza della notificazione del titolo
esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l’indagine
affidata al giudice dell’esecuzione limitata al controllo dell’esistenza del titolo
esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell’esecuzione della sua
notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea,
agli effetti di tale verifica, l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia
avuto l’imputato, la quale può rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di
restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito
del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza
del provvedimento (Sez.1,n.29363 del 21/05/2009, Rv.244307).
3.Nella specie, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente ritenuto la
regolarità della notifica, rilevando che la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata era stata notificata a mezzo posta con le formalità della compiuta

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accogliendo, invece, l’istanza subordinata di rideterminazione della pena a seguito

giacenza (avviso inserito nella cassetta postale ed invio di seconda raccomandata
al destinatario e deposito del plico per dieci giorni) nel rispetto delle disposizioni
dell’art.8 L. 890/92, come risultanti a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n.346/98.
Non coglie nel segno la deduzione difensiva che contesta la regolarità della
notifica, richiamando il dictum della sentenza Sez.6, n.5722 del 22/01/2015,
Rv.262065 (“Il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il
deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti

percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti
commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna
personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di
abituale esercizio dell’attività lavorativa. L’omissione di tali adempimenti
determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen.
che, inficiando il procedimento della “vocatio in ius”, ha carattere assoluto ai sensi
dell’art. 179 stesso codice”), in quanto tale sentenza attiene alla diversa
fattispecie, quella della notifica con deposito presso la casa comunale, non
rilevante nel caso in esame.
Risulta, pertanto, incensurabile il provvedimento di rigetto della istanza di
dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 331/12 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata-sez.dist. di Gragnano in data 27.9.2012.
4. Del pari non censurabile è il provvedimento di rigetto della istanza di
rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza.
L’onere di accertare l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte
dell’imputato grava sull’autorità giudiziaria, ma presuppone, nel caso di regolare
notificazione dell’atto, che l’interessato abbia, comunque, esplicitamente allegato
le ragioni determinative della mancata conoscenza e indicato il “dies a quo” a far
data dal quale il provvedimento gli sia divenuto noto (Sez.5, n.7604 del
01/02/2011, Rv. 249515; Sez.6,n.7533 del 31/01/2013,Rv.255149; Sez.6,n.
46749 del 20/11/2013, Rv.257456; Sez.3, n.23322 del 10/03/2016,
dep.06/06/2016, Rv.267223.
Correttamente, quindi, il Giudice dell’esecuzione, rilevata la regolarità della
notifica e non risultando dagli atti alcun elemento concreto da cui desumere la
mancanza di conoscenza del procedimento da parte dell’imputata, ha rigettato
l’istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione, rimarcando il difetto
di indicazioni delle ragioni determinative della allegata mancata conoscenza.
Né la ricorrente si confronta criticamente con tali argomentazioni, neppure
deducendo in ricorso elementi concreti, desumibili dagli atti e non considerati dal
Giudice dell’esecuzione, da cui evincere la mancanza di conoscenza del

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previsti dall’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver

procedimento, così risultando anche inammissibile per genericità il motivo di
ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2018

P.Q.M.

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