Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19172 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19172 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Perrotta Antonio, nato a Napoli il 13/06/1954;
avverso la sentenza del 29/05/2013 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo disporsi la correzione del dispositivo della
sentenza impugnata nel senso che la recidiva deve ritenersi insussistente,
dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.1.2012 il Tribunale di Milano dichiarò Perrotta
Antonio responsabile del reato di cui all’art. 707 cod. pen. e – concesse le
attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 4 di arresto.

2. L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Milano, con
sentenza del 29. 5.2013, confermò la pronunzia di primo grado.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:

Data Udienza: 30/04/2014

1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte d’appello ha
ritenuto che l’imputato non avesse giustificato il possesso delle forbici,
strumenti di uso comune, mentre l’onere di giustificazione di cui all’art.
707 cod. pen. riguarda solo gli strumenti idonei a forzare serrature e non
ad altri strumenti;

inoltre gli strumenti sono stati rinvenuti

nell’autovettura non in uso in quel momento, sicché l’imputato non
sarebbe stato colto in possesso;
2. violazione di legge in relazione alla recidiva non esclusa esplicitamente
ancorché non applicata in concreto dal giudice di primo grado; la Corte

richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La disposizione di cui all’art. 707 cod. pen. punisce il possesso di chiavi
alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o
sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, senza
distinguere tra chiavi e grimaldelli ed altri strumenti.
L’elemento materiale della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.,
rappresentato dal fatto che l’agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di
grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l’agente venga colto “in
flagranza” di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli
strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (Sez. 2,
Sentenza n. 32521 del 10/05/2011 dep. 19/08/2011 Rv. 250766).

2. Il secondo motivo di ricorso è proposto in carenza di interesse.
Il primo giudice non ha ritenuto la recidiva, erroneamente contestata
trattandosi di contravvenzione, sicché il fatto che fosse indicata in imputazione è
irrilevante ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere.
Infatti l’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce
l’esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun
aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27826 del 13/06/2013 dep. 26/06/2013
Rv. 255991), ma non quella che non la riconosce.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa

2

d’appello non ha provveduto ad escluderla nonostante la specifica

nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/04/2014.

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