Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19172 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19172 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARBERO ROBERTO N. IL 09/01/1979
avverso l’ordinanza n. 204/2015 TRIBUNALE di SAVONA, del
28/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Savona, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Garbero Roberto, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione a varie sentenze presupposte (meglio specificate nel
provvedimento), ritenendo ostative all’applicazione della continuazione invocata
l’ampiezza dell’arco temporale di commissione delle condotte illecite contestate e
la non identità delle disposizioni violate sebbene si trattasse di violazioni contro il

Avverso questa ordinanza il condannato, a mezzo del difensore, ricorreva
per Cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione all’omesso
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il ricorrente, in particolare,
evidenziava: la natura omogenea dei reati contestati e la loro commissione in
località a pochi chilometri l’una dall’altra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso, più che individuare singoli
aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale,
tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle
circostanze di fatto già correttamente vagliate.
L’ordinanza impugnata, peraltro, correttamente valutava il contenuto delle
condotte illecite presupposte, escludendo che i tali reati si connotassero per
l’unitarietà del programma sottostante, da non confondere con la sussistenza di
una concezione di vita improntata al crimine.
Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano
tutte quante tra loro omogenee ed erano caratterizzate da un assoluto distacco
temporale e dalla diversità del bene giuridico offeso per la maggior parte di loro;
esse, pertanto, non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una
preordinazione criminosa.
Inoltre, la reiterazione della condotta criminosa non può costituire
espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine
intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da istituti quali la recidiva,
l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un
diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della

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continuazione, preordinato al

favor rei (cfr. Sez. 5, 12/01/2012 n. 10917,

Abbassi, Rv. 252950).
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patrimonio (eccetto la condanna per calunnia).

A fronte della predetta motivazione, il ricorrente non indicava gli specifici
elementi sintomatici della sussistenza del vincolo della continuazione in relazione
ai singoli reati contestati, limitandosi a formulare censure di fatto.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

P. Q. M.

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