Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19170 del 30/04/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19170 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marcucci Luigi, nato ad Atessa il 31/07/1977;
avverso la sentenza del 20/07/2011 della Corte d’appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo
Udito il difensore Avv. Giacomo Nicolucci, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8.5.2006 il Tribunale di Lanciano dichiarò Marcucci
Luigi e Marcucci Angelo responsabili di tentata estorsione e – esclusa
l’aggravante e concesse le attenuanti generiche – condannò ciascuno alla pena di
anni 1 mesi 2 di reclusione ed C 140,00 di multa, pena sospesa.
Gli imputati furono altresì condannati al risarcimento dei danni ed alla
rifusione delle spese a favore della parte civile.
Data Udienza: 30/04/2014
2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello dell’Aquila, con
sentenza del 20.7.2011 confermò la pronunzia di primo grado nei confronti di
Marcucci Luigi e dichiarò non doversi procedere nei confronti di Marcucci Angelo
perché deceduto.
3.
Ricorre per cassazione l’imputato Marcucci Luigi personalmente
deducendo violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di
prescrizione del reato, essendo stata esclusa già in primo grado la circostanza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il reato è contestato come commesso unitariamente fino al 7.7.2003.
Secondo la previgente disciplina il termine di prescrizione era di dieci anni
prorogabile a quindici.
Deve quindi essere applicata la nuova più favorevole disciplina della
prescrizione che (computando i periodi di sospensione, escluso quello relativo al
terremoto, non applicabile) è di anni 8 mesi 4.
Pertanto alla data della sentenza di appello la prescrizione non era ancora
maturata.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso impedisce il maturare successivo della
prescrizione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/04/2014.
aggravante.