Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19170 del 16/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19170 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA VINCENZO N. IL 25/09/1964
avverso la sentenza n. 4647/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 16/12/2016
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza riportata in epigrafe la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di S.M.C.V. il
18/02/2015, che aveva dichiarato De Rosa Vincenzo colpevole dei reati di porto
e detenzione di armi, condannandola alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione ed euro duemila di multa.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, a
mezzo del proprio difensore, in ordine al rigetto della richiesta di concessione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, il ri rrente, denunziando l’omessa concessione delle
attenuanti generiche, non ‘ridica le ragioni per le quali le stesse dovevano
essere concesse.
Tale motivo di doglianza, pertanto, va ritenuto del tutto aspecifico.
Peraltro, nella fattispecie, la Corte di merito forniva adeguata spiegazione
delle ragioni del diniego, fondate sulla mancanza di elementi favorevoli
all’imputato ed all’assenza di rilievo delle dichiarazioni confessorie rese in
occasione del ritrovamento delle armi.
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in duemila euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.
delle attenuanti generiche.