Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19169 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19169 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vergari Stefano, nato a Macerata Feltria il 18/02/1967
avverso la sentenza del 10/10/2013 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona sostituto Procuratore Generale Vito
D’Ambrosio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’ imputato l’avv. Salvatore Vitale, sostituto processuale dell’avv. Adolfo
Paoli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Stefano Vergari ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa,
in data 10 ottobre 2013, dalla Corte di appello di Ancona che ha confermato
quella del tribunale di Urbino che aveva condannato il ricorrente alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro 8.000,00 di
ammenda per il reato previsto dall’art. dell’art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta Imperfoglia

comportante la trasformazione del suolo inedificato, mediante l’ampliamento del
piazzale esistente per una superficie di mq. 666,00 ad uso deposito merci, con
sbancamento, rimodellamento e impermeabilizzazione della scarpata adiacente,
in assenza di permesso di costruire. Commesso in Auditore in epoca antecedente
e prossima il mese di maggio 2010.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza Stefano Vergari, tramite il
difensore, affida il ricorso a due motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della sentenza nonché la violazione di legge per la mancata
assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc.
pen.) in relazione all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Assume che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulle sole
testimonianze dell’accusa, senza determinare il fatto in modo circostanziato e
senza riferimento temporale inequivocabile in ordine al tempus commissi delicti.
Per tale ragione e su tali punti era stata, invano, chiesta l’escussione dei
testi della difesa Paolo Manenti e Adriano Pierini non ammessi nei precedenti
gradi di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta l’inosservanza
di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) in relazione
all’art. 525, comma 2. cod. proc. pen. per violazione del principio di immutabilità
del Giudice.
Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato per infondatezza
il primo motivo di gravame con il quale il difensore chiedeva la declaratoria di
nullità del primo procedimento per mancata rinnovazione dell’apertura del
dibattimento a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2

S.r.l., effettuato in economia, nel retro dell’opificio di proprietà, un intervento

2. Quanto al primo motivo di gravame, la Corte territoriale ha affermato
come le deposizioni dei testi e la documentazione agli atti avessero ampiamente
chiarito l’aspetto circa l’epoca di compimento delle opere abusive.
In particolare il teste Bocchino, nel riferire della propria attività di
sopralluogo del maggio 2010, ha evidenziato le caratteristiche di recente
movimentazione di terra, sbancamento e pavimentazione, come peraltro
riprodotte nel materiale fotografico (opere in corso), la presenza di un addetto e

movimentata), anch’essa riprodotta nelle foto scattate durante il sopralluogo. Vi
è poi la documentazione fornita dalle foto aeree del luogo del 2007 e del 2010 e
dal loro raffronto si evince la inesistenza nel 2007 del piazzale avente le
dimensioni e caratteristiche accertate, visibili invece nelle foto del 2010.
A fronte di tali acquisizioni, correttamente la Corte d’appello ha disatteso la
richiesta di rinnovazione del dibattimento in relazione all’esame di testi la cui
escussione era stata chiesta ex art. 507 cod. proc. pen. nel corso del primo
giudizio e parimenti disattesa.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la mancata
assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione
– può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta
l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il
motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova
sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi
dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc.
pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione

(ex

multis, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca ed altri, Rv. 254974).
Del resto, l’analoga valutazione del giudice d’appello è immune da qualsiasi
censura in presenza di una motivazione adeguata e logica sul punto,
insuscettibile pertanto di essere sottoposta al sindacato di legittimità.

3. Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato.
E’ esatto quanto afferma il ricorrente circa la sequenza procedinnentale che
deve essere seguita in caso di mutamento della persona fisica del giudice nel
corso del processo, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato che il
principio di immutabilità del giudice “alla deliberazione concorrono gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento”)

posto dall’art. 525.2 c.p.p. a

pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice
monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia
integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedinnentale
costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492),

3

\c)

di una macchina escavatrice (in corrispondenza della parte di terreno

dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art.
493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle
prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. c.p.p. (Sez. U, n. 2 del
15/01/1999, Iannasso ed altro, in motivazione).
E’ poi pacifico che, nel caso in esame, il nuovo giudice ha rinnovato
l’istruttoria dibattimentale provvedendo direttamente all’assunzione delle prove,
pur senza procedere a rinnovare le richieste di ammissione delle prove, attività
svolta innanzi al giudice sostituito (pag. 2 sentenza di appello).

di voler rinnovare le richieste di ammissione delle prove, non sussiste la nullità
della sentenza qualora siffatte prove, già ammesse, siano state assunte e
valutate da un giudice diverso da quello davanti al quale sono state richieste, in
quanto si deve ritenere che, con il loro comportamento acquiescente, le parti
abbiano prestato il loro consenso, sia pure implicitamente, alla completezza,
rilevanza e non superfluità delle prove già ammesse, rinunciando così a
richiederne altre innanzi al nuovo giudice.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/12/2014

In tale caso, quando le parti presenti non abbiano esplicitamente eccepito

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