Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19169 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19169 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Termini
Innerese
nel procedimento penale nei confronti di
D’Amico Carmelo, nato a Palermo il 24/07/1969

avverso l’ordinanza del 03/11/2017 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Termini Imerese ricorre
per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza, in data 02/11/2017, del
Tribunale del riesame di Palermo che ha accolto l’istanza, ex art. 309 cod. proc.
pen., proposta da Carmelo D’Amico e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità
dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del

Data Udienza: 01/03/2018

Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ai sensi degli
artt. 292 comma 2 lett. c), 309 comma 9 cod.proc.pen.
Il Tribunale cautelare ha annullato l’ordinanza applicativa nei confronti del
D’Amico per il reato, secondo l’imputazione cautelare, di cui agli artt. 110
cod.pen. 73 comma 1 e 6, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in
concorso con altri, illecitamente detenuto, trasportato e ceduto un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo cocaina del valore di C 44.000,00 (capo A), per
mancanza del requisito dell’autonoma valutazione in relazione alle esigenze

Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha osservato che la
disposizione di cui all’art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen. stabilisce che
l’ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere, a pena di nullità,
l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e dei
gravi indizi che giustificano l’adozione della misura e che il Tribunale del
Riesame, pur conservando il potere di riformare, per motivi diversi da quelli
enunciati, o confermare, per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione,
il provvedimento genetico, deve annullarlo quando la motivazione manchi od in
essa difetti l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli
elementi forniti dalla difesa. Ha pertanto ritenuto meramente apparente
l’esposizione dei fatti con riguardo al profilo delle esigenze cautelari, per il mero
ricorso a parafrasi della norma di legge, nonchè l’autonoma valutazione da parte
del giudice degli elementi di fatto posti a fondamento della misura cautelare.
Il ricorso a parafrasi della richiamata lett. c) dell’art. 274 cod.proc.pen. si
esaurisce, secondo il Tribunale, in un’astratta e vuota clausola di stile e, a
prescindere dall’approccio cumulativo che lascia indistinta la posizione del
ricorrente, mancava del tutto l’indicazione degli elementi di fatto da cui le
specifiche esigenze erano desunte, e dunque, a fortiori, l’autonoma valutazione
del giudice delle ragioni giustificatrici che devono sorreggere l’applicazione della
misura cautelare.

2. A sostegno del ricorso il Procuratore della Repubblica deduce la
violazione di legge in relazione all’erronea applicazione degli artt. 273, 274, 291
e 309 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato che il
G.I.P. aveva fatto ricorso alla motivazione per relationem con riferimento ad
entrambi i presupposti della misura (gravi indizi ed esigenze cautelari) e che il
Pubblico Ministero aveva esposto gli elementi di fatto e le ragioni che fondavano
la sussistenza delle esigenze cautelari, anche operando le dovute distinzioni con
riferimento alle singole posizioni degli indagati, per alcuni dei quali chiedeva
misure diverse o non le riteneva sussistenti.

2

761

cautelari ai sensi degli artt. 292 comma 2 lett. c), 309 comma 9 cod.proc.pen.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il G.I.P. aveva proceduto ad
una formale valutazione delle posizioni, ben potendo l’autonoma valutazione
essere tratta dal parziale diniego di applicazione della misura cautelare o dalla
graduazione delle stesse nei confronti di taluni indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del Pubblico ministero non è fondato. Il nodo interpretativo
devoluto alla decisione di questa Corte attiene al confine tra l’assenza di

autonoma valutazione dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, come
prevede l’art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., che comporta la sanzione
della nullità dell’ordinanza e che non consente l’esercizio dei poteri di
integrazione del Tribunale del riesame ex art. 309 cod.proc.pen., e la possibilità
di integrazione della motivazione riconosciuta al medesimo Tribunale cautelare.
Va preliminarmente rilevato che, come affermato da un orientamento
condiviso dal Collegio, in tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a
seguito della modifica dell’art. 309 cod.proc.pen. ad opera della legge 16 aprile
2015, n. 47, il Tribunale del riesame provvede all’annullamento del
provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente – cui va
equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere
clausole di stile – sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta
del pubblico ministero, in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi e agli elementi
forniti dalla difesa (cfr. Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265983;
Sez. 5, n. 6230 del 15.10.2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 3, n. 49175 del
27/10/2015, Rv. 265365).
Parimenti la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, anche dopo l’entrata in
vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso a richiami per relationem
ad altro provvedimento, al pari della tecnica del c.d. taglia incolla, sempre che
sia possibile affermare che il giudice abbia fatto riferimento e ritenuto decisivi tali
elementi richiamati, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la
rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari nel caso concreto (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino,
Rv. 266336).
Sotto altro ma connesso profilo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto
modo, in più occasioni, di chiarire che se la prescrizione della necessaria
autonoma valutazione degli elementi integrativi della fattispecie cautelare non
esclude che il provvedimento restrittivo operi un richiamo ad altri atti del
procedimento, non di meno, impone al giudice, per ciascun episodio della vita
che è stato sussunto in una fattispecie incriminatrice, di svolgere un effettivo
vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi per la giustificazione dell’esercizio

3

-Ar

del potere incidente sulle libertà fondamentali, senza il ricorso a formule
stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dell’esistenza dei
gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; fermo restando che, in
presenza di posizioni analoghe o di imputazioni cautelari descrittive di fatti
commessi con modalità “seriali”, non è necessario che il giudice ribadisca ogni
volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una
valutazione cumulativa, purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente
la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti

11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).
In definitiva, ciò che è richiesto al giudice che dispone l’applicazione della
misura cautelare è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento le
ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato
coerente con la ricorrenza dei presupposti normativi, sia essi per il
riconoscimento dei gravi indizi che delle esigenze cautelari, tale da renderlo
controllabile in sede di impugnazione, con il ricorso alle più ampie formule e
tecniche redazionali, ivi compreso il richiamo ad altri atti, con il limite delle
argomentazioni autoevidenti. In tale ambito la novella legislativa, nel rimodulare
l’estensione dei poteri di integrazione della motivazione, da parte del Tribunale
del riesame, del provvedimento genetico, inibisce al Giudice in sede di riesame
dello stesso, qualsiasi intervento di supplenza qualora questi abbia rilevato il
ricordato difetto di autonomia nell’apparato giustificativo del provvedimento
genetico, prevedendo come unico esito decisionale in tal caso quello
dell’annullamento (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, Belsito, Rv. 266428).

4. Orbene, nel caso in scrutinio, fermo il richiamo per relationem ai fatti
costituenti i gravi indizi di colpevolezza, non messo in discussione dal ricorrente,
il Tribunale cautelare ha escluso l’autonoma valutazione del G.I.P. sull’esigenza
cautelare del pericolo di recidiva in presenza di un mero richiamo alla formula di
legge con trattazione cumulativa delle posizioni (ben 12 anche diverse da coloro
ai quali viene addebitato il capo A) come al D’Amico) e, in presenza di una
motivazione del tutto mancante, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per
ritenere l’ordinanza motivata per relationem, requisito che – ben inteso – non
assolve per ciò solo il requisito dell’autonoma valutazione, ma può concorrere ad
individuarlo.

5. Ora il ricorrente censura il provvedimento sotto il profilo della violazione
di legge e del vizio di motivazione per essere le esigenze cautelari rinvenibili nel
provvedimento annullato con richiamo per relationem alla richiesta del Pubblico
Ministero.
4

provvisori, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del

Rileva, il Collegio che tale assunto non è dimostrato, avendo il
provvedimento impugnato evidenziato, al contrario, come il Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese non avesse operato il
richiamo per relationem alla richiesta del Pubblico Ministero (cfr. pag. 4), ma
che, comunque, anche a voler fare riferimento alla richiesta dell’accusa, questa
parimenti conteneva un riferimento cumulativo della posizioni e non consentiva
di ritenere una congruità della motivazione rispetto all’esigenza di giustificare la
propria decisione (del G.I.P.), motivazione che appare corretta in diritto e

Infine, osserva, il Collegio, che la radicale mancanza di motivazione non è
superabile dall’assunto secondo cui il parziale diniego costituisce indice per la
dimostrazione di valutazione dell’autonoma valutazione con riguardo a tutte le
altre posizioni nel caso, qual è quello in scrutinio, di contestazione di plurimi e
differenti reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Correttamente il Tribunale cautelare in assenza di richiamo per relationem
alla richiesta del Pubblico Ministero, con riferimento ai fatti sottesi alla
valutazione delle esigenze di cui all’art. 274 cod.proc.pen., in presenza di mero
richiamo a parafrasi della norma di legge e con approccio cumulativo delle
singole e diverse posizioni processuali, ha annullato il provvedimento impugnato
perché privo di autonoma valutazione.
Tale decisione si pone in continuità con l’indirizzo ermeneutico nella
giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio secondo cui in tema di
motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di “autonoma
valutazione” delle esigenze cautelari (al pari dei gravi indizi di colpevolezza),
introdotta all’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16
aprile 2015, n. 47, seppur non abbia carattere innovativo, impone al giudice di
esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del
procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica,
invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli atti ben potendo fare
ricorso al richiamo per relationem ad altri provvedimenti, ma in assenza del
richiamo e in presenza di una mera riscrittura della formula della legge non
poteva essere apprezzato alcun autonomo giudizio del giudice che aveva emesso
la misura che andava, pertanto, annullata.
6. Conclusivamente il ricorso del Pubblico Ministero va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 01/03/2018

5

‹f

immune da censure motivazionali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA