Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19168 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19168 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINO NICOLO’ N. IL 30/10/1984
TRENTIN AGNESE N. IL 25/01/1988
avverso la sentenza n. 5165/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Torino, con la quale Angelino Nicolò e Trentind
Agnese erano stati condannati alla pena di giorni venti di arresto, per il reato di
cui all’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, accertato a Chiomonte il
21/08/2011.
Avverso tale sentenza i predetti imputati, a mezzo del loro difensore,

del provvedimento impugnato. La difesa dei ricorrenti evidenziava che la
sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso motivazionale che desse
adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti necessari alla
configurazione dell’ipotesi di reato contestata. La censura riguardava la presunta
carenza argomentativa emergente dal contenuto del provvedimento del Questore
in ordine alla valutazione di pericolosità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono manifestamente infondati.
I ricorsi, infatti, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione,
non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indinnostrate carenze
motivazionali della sentenza impugnata, chiedono la rilettura del quadro
probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, n. 9242
dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Nella sentenza impugnata, in particolare, si evidenziava che il compendio
probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza
dei fatti dalle forze dell’ordine, risultava univocamente orientato in senso
sfavorevole agli imputati. Essa indicava espressamente i presupposti su cui si
fondava la valutazione di pericolosità formulata dal Questore (segnalazioni per
plurimi gravi reati contro persone e cose, coinvolgimento in disordini in Valle di
Susa al cantiere della Tav, ecc.) e spiegava di non poter smentire tale giudizio
fondato su circostanze

ictu ocu/i

non arbitrarie e non smentite dall’esito

dell’istruttoria svolta.

2

ricorrevano per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione

Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ciascuno di una somma alla Cassa
delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento ciascuno della somma di 2.000,00 euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2016.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

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