Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19167 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19167 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Roselli Giuseppe, nato a Niscemi il 17/02/1962;
avverso la sentenza del 13/11/2012 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Barletta Caldarera il quale ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30.11.2009 il Tribunale di Caltagirone dichiarò Roselli
Giuseppe responsabile del reato di truffa e – concesse le attenuanti generiche lo condannò alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa, pena sospesa
e intermante condonata.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (liquidati in C
2.500,00) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Gualato
Francesco.

Data Udienza: 30/04/2014

2. L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Catania, con
sentenza del 13.11.2012, confermò la pronunzia di primo grado e condannò
l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita
tardività della querela; la truffa è stata ipotizzata nell’aver l’imputato
indotto la persona offesa a rilasciare una fattura, adducendo che fosse
necessaria per pagare le prestazioni tramite bonifico, per poi invece

la persona offesa è venuta a conoscenza del reato dovrebbe essere
individuata nel 12.5.2004, giacché da tale data Gualato sapeva che
l’imputato non intendeva versare ulteriori somme; la diffida del
29.10.2004 si riferiva alla mancata consegna della conformità dei lavori;
pertanto la querela presentata il 29/10/2004 sarebbe tardiva;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo di appello
H lettera A (con il quale si approfondivano le modalità di pagamento
concordate) e III; non vi sarebbe prova del raggiro, posto che né la
persona offesa né Parisi ritennero mai che il pagamento avrebbe dovuto
essere effettuato con bonifico, ma in contanti come concordato (citando le
deposizioni di costoro); la richiesta di rilascio di fattura non può essere
considerata raggiro, essendo atto neutro e non dimostra nulla rispetto al
pagamento;
3. vizio di motivazione in relazione al motivo di appello II lettera B avendo la
Corte territoriale omesso di valutare che, poiché di solito il pagamento
avveniva contestualmente alla consegna di fattura, nel caso non fosse
avvenuto; che il comportamento della persona offesa troverebbe
spiegazione nel mancato rilascio del certificato di conformità dei lavori; né
la moglie di Roselli, né Parisi assistettero alla consegna della fattura ed al
pagamento e quindi non varrebbero a screditare la versione
dell’imputato; è provato l’incontro fra la persona offesa e l’imputato ed è
irrilevante l’aliquota I.V.A.;
4. vizio di motivazione in relazione al motivo di appello II; sarebbe
irrilevante che siano stati effettuati ulteriori lavori e che solo la quietanza
prova il pagamento.

Con memoria pervenuta il 29.4.2014 il difensore della parte civile Gualato
Francesco ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque
rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

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usarla per sostenere di avere pagato; in ragione di ciò il momento in cui

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
I giudici di merito hanno ritenuto che la querela fosse tempestiva,
agganciando la conoscenza, da parte della persona offesa, del commesso reato
alla ricezione della diffida in data 29.10.2004.
Tuttavia tale diffida aveva un oggetto diverso e cioè la richiesta del rilascio
di certificati di conformità degli impianti eseguiti e né la sentenza di primo grado
né quella di appello chiariscono perché solo a seguito di tale diffida la persona

La Corte territoriale ha richiamato la pronunzia di primo grado senza
confutare le doglianze svolte sul punto nei motivi di appello.
Peraltro, una volta esclusa la riconducibilità della conoscenza completa del
fatto alla diffida, relativa ad altro oggetto, la querela (sporta il 29.10.2004) si
appalesa tardiva rispetto all’emissione della fattura avvenuta il 12.5.2004 ed al
mancato pagamento che sarebbe dovuto avvenire nell’immediatezza (secondo
quanto risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado), tanto che la
persona offesa inviò diversi solleciti in conseguenza del mancato pagamento da
parte dell’imputato.

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio,
essendo la tempestività della querela pregiudiziale ad ogni altra questione.

3. La decisione assunta rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso.

4.

L’annullamento senza rinvio per tardività della querela comporta

l’annullamento anche delle statuizioni civili.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per tardività della querela;
annulla le statuizioni civili.

Così deciso il 30/04/2014.

offesa avrebbe compreso di essere vittima di truffa.

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