Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19167 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19167 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTA MAURIZIO N. IL 22/06/1976
avverso la sentenza n. 28/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

,

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto – confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del
15/10/2012 di condanna nei confronti di Battista Maurizio alla pena di mesi otto
di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 9 L. n. 1423 del 1956 (in Taranto il
30/04/2010).
Avverso tale sentenza il condannato, a mezzo del proprio difensore,

compiutamente esaminate le ragioni dell’inattendibilità delle censure sollevate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente sostiene che tutte le sue censure di merito non siano state
esaminate, formulando la propria richiesta in termini estremamente generici.
Nell’atto di ricorso non sono indicati i singoli punti della sentenza sottoposti
a censura le ragioni per le quali la presunta erronea valutazione del compendio
probatorio si traduca in vizio di legge e le prove a difesa asseritamente non
esaminate.
Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino
genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella
accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od
omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad
incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario
posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 07/05/2015 n. 30918,
Falbo, Rv. 264441).
Peraltro, anche in relazione alla tardività dell’eccezione processuale
formulata dalla difesa, va rilevato che nel ricorso non sono confutate le
argomentazioni riportate nella sentenza impugnata.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali; non sussistendo ipotesi di esonero, al

i

versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che non erano state

P. Q. M.

.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

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