Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19166 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19166 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gemignani Roberto, nato a Ponsacco il 27/07/1937;
avverso la sentenza del 09/11/2012 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
senza rinvio per prescrizione e conferma delle statuizioni civili;
udito per l’imputato l’avv. Antonio D’Orzi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.1.2011 il Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di
Pontedera, dichiarò Gemignani Roberto responsabile di appropriazione indebita
pluriaggravata e continuata e lo condannò alla pena di anni 2 mesi 6 di
reclusione ed C 500,00 di multa, pena sospesa e non menzione.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in
separato giudizio, con una provvisionale) ed alla rifusione delle spese a favore
della parte civile.

Data Udienza: 30/04/2014

2. L’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza
del 9.11.2012, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, revocò la
condanna alla provvisionale e confermò nel resto la decisione di primo grado,
condannando l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori
spese di giudizio.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione

di mera condotta; i giudici di merito hanno fatto invece coincidere il
momento consumativo del reato con l’avvio dell’ispezione di Fondiaria
SAI; la conoscenza da parte della persona offesa riguarda il momento da
cui decorre il termine per la proposizione della querela e non quello della
prescrizione;
2. violazione di legge in quanto nel reato continuato, secondo l’attuale
disciplina, la prescrizione decorre per ciascun reato in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.
Il Tribunale ha citato una pronunzia di questa Sezione secondo la quale, in
tema di appropriazione indebita l’evento del reato si realizza nel luogo e nel
tempo in cui la manifestazione della volontà dell’agente di fare proprio il bene
posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel
luogo in cui si compie l’azione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48438 del 01/12/2004
dep. 16/12/2004 Rv. 230354In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
che, in un’ipotesi in cui l’agente aveva trasferito sul proprio conto titoli un
certificato di deposito a lui affidato per la custodia il reato si sia perfezionato non
nel luogo della negoziazione ma nel luogo e al tempo in cui la manifestazione di
volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della
persona offesa).
Tuttavia questa stessa Sezione ha successivamente precisato che il delitto di
appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l’agente tiene
consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle
facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del
titolare, in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35267 del 13/06/2007 dep. 21/09/2007 Rv. 237850.
In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che
l’imputato, sub-agente assicurativo che non aveva versato alla Compagnia, come

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del reato; l’appropriazione indebita è reato a consumazione istantanea e

dovuto, le somme riscosse per conto di quest’ultima nella giornata precedente,
avesse successivamente restituito le somme dovute, peraltro solo dopo una
verifica ispettiva che aveva accertato l’ammanco, e con assegni risultati
scoperti).
Pertanto il momento consumativo del reato coincide, alla luce della mutata
disciplina della prescrizione in tema di reato continuato, con le singole
interversioni del possesso. Ne consegue che è maturata al 1.5.2013 la
prescrizione per tutti i reati.

reati ascritti per prescrizione.

3. Alla luce delle sentenze di merito restano ferme le statuizioni civili,
peraltro neppure oggetto di ricorso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione, ferme le statuizioni civili.

Così deciso il 30/04/2014.

2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i

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