Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19166 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19166 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENEGHINI FRANCO nato il 21/01/1952 a FONTANIVA

avverso l’ordinanza del 15/07/2016 del GIP TRIBUNALE di VICENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/serre le conclusioni del PG G-A2,iboM IfV.\23,3 1–i- Ps

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Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 15 luglio 2016 il Gip presso il Tribunale di Vicenza, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod.
proc. pen., contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della confisca del 1 luglio
2015, avente ad oggetto la somma di € 928.217,00, corrispondente al ricavo della vendita
di 32 barre d’argento, disposta con decreto dal medesimo giudice il 25 settembre 2014,
contestualmente all’archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione dei

2. – Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione degli artt. 667,
comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione
considerato inammissibile l’istanza di opposizione proposta il 14 settembre 2015 perché
mera riproposizione di una richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi, dal
momento che la richiesta di revoca originaria sarebbe stata erroneamente qualificata
quale istanza ex art. 676 cod. proc. pen., dovendosi, al contrario, considerare opposizione
ex art. 667, comma 4, come quella riproposta nei medesimi termini con l’istanza del 14
settembre 2015.
Secondo l’interessato le considerazioni del giudice sono erronee, in primo luogo
perché lo stesso Gip ha emesso un provvedimento di rigetto e non di inammissibilità, in
secondo luogo perché la giurisprudenza ammette che avverso l’applicazione della confisca,
anche se disposta contestualmente al decreto di archiviazione, sia proponibile l’incidente di
esecuzione ex art. 666 e 676, comma 1, cod. proc. pen., ed infine perché, anche se così
non fosse, dovrebbe comunque trovare applicazione il meccanismo di conversione
dell’impugnazione ex art. 581 cod. proc. pen.
2.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt.
301 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 70 del d. P. R. n. 633 del 1972, nonché la mancanza della
motivazione in ordine alle doglianze relative all’impossibilità di ricondurre la confisca in
caso di evasione IVA all’importazione tra le misure di sicurezza patrimoniali obbligatorie,
ovvero tra le misure di prevenzione, essendosi il Gip limitato a ricordare che può esistere
una confisca senza condanna.
Il ricorrente sostiene che la confisca per l’evasione dell’IVA all’importazione ha
natura di sanzione penale (alla luce della giurisprudenza della CEDU) e che, pertanto, non
può essere disposta contestualmente ad un provvedimento di archiviazione per estinzione
del reato per decorso del termine prescrizionale, mancando l’accertamento della
sussistenza del reato presupposto.

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reati contestati.

2.3. – Con un terzo motivo, si censura la contraddittorietà intrinseca della
motivazione perché in numerosi passaggi si descriverebbe l’operazione di acquisto
dell’argento poi sequestrato, talvolta come “importazione da un paese

extra CEE” e

talvolta come “cessione intracomunitaria”. A parere dell’interessato, la discrepanza non
sarebbe di poco conto, in quanto solo nel caso di importazione da paesi non comunitari
potrebbe configurarsi il reato di cui agli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.
2.4. – Si censurano, altresì, la violazione degli artt. 676, 321, 324 cod. proc. pen. e

motivazione. In particolare, si lamenta che, a fronte delle allegazioni difensive tese a
sostenere, in sede di esecuzione, l’insussistenza oggettiva del reato ex art. 70 del d.P.R n.
633 del 1972, il Gip abbia considerato quale “verità assoluta” il responso fornito dai
subprocedimenti cautelari nel corso del processo, respingendo le censure difensive, senza
effettuare alcun accertamento sulla sussistenza del reato presupposto e violando, così, il
diritto dell’interessato ad una valutazione nel merito dei fatti giustificanti il provvedimento
di confisca. A ciò si aggiunge che le statuizioni conclusive dei procedimenti cautelari
richiamati dal giudice dell’esecuzione si fondavano su una documentazione a quel tempo
parziale (come precisato dallo stesso Tribunale del riesame), ma completa al momento
dell’istanza di revoca presentata dall’interessato al Gip di Vicenza, sicché un nuovo
accertamento probatorio di ampio respiro avrebbe condotto ad esiti diversi rispetti a quelli
raggiunti al termine dei subprocedimenti cautelari.
2.5. – Con un ulteriore motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione,
ribadendo l’omessa presa in considerazione dei nuovi elementi probatori addotti
dall’interessato (soprattutto il fatto che le attività di indagine successive alle pronunce
cautelari avevano chiarito che la cessione riguardante le partite d’argento sequestrate
fosse intracomunitaria) ed il travisamento probatorio degli elementi emergenti dai
subprocedimenti cautelari.
2.6. – Infine, si censura la violazione dell’art. 157, comma 7, cod. pen., in relazione
all’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui l’interessato, a fronte della
consistenza dell’interesse patrimoniale implicato, avrebbe potuto rinunciare alla
prescrizione e chiedere una sentenza di merito. A parere della difesa non sarebbe previsto
da alcuna norma che si debba rinunciare alla prescrizione per ottenere la restituzione di un
bene illegittimamente confiscato. Nonostante ciò, l’interessato, se necessario, dichiara di
rinunciare espressamente alla prescrizione in relazione all’episodio del 23 ottobre 1995,
affermando di essere convinto delle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.

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185 disp. att. cod. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della

Confermata l’ammissibilità dell’istanza di revoca ex art. 676 cod. proc. pen. quale
fisiologico e naturale svolgimento dell’incidente di esecuzione proposto avverso il decreto
che dispone la confisca contestualmente all’archiviazione dei reati contestati (ex plurimis
Sez. 1, n. 18884 del 16/05/2007; Sez. 2, n. 2237 del 27/03/1991), deve ritenersi
assorbente, rispetto alle ulteriori contestazioni dell’interessato, la questione (sub 2.2.)
relativa all’omesso accertamento sul reato presupposto in cui è incorso il Gip di Vicenza
nel disporre e confermare la statuizione di confisca contestuale alla disposizione

3.1. – La materia dell’omesso pagamento dell’IVA all’importazione, disciplinata dagli
artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, rimanda, a fini sanzionatori, al d.P.R. n. 43 del
1973. Dato l’esplicito rinvio legislativo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato
di omesso versamento dell’IVA all’importazione soggiace all’intero complesso delle regole
sanzionatorie previste in materia di contrabbando doganale (ex plurimis Sez. 3, n. 17835
del 03/03/2005; Sez. 3, n. 3549 del 29/10/1997), tra cui rientra a pieno titolo l’art. 301
del d.P.R. n. 43 del 1973 che disciplina la confisca obbligatoria speciale delle res oggetto
di contrabbando. Si è affermato, infatti, che, ai fini dell’applicazione della norma in
questione, a nulla rileva la fisiologica differenza tra la res sulla quale si sia omesso di
versare VIVA (lecita e non pericolosa) e il bene oggetto del contrabbando doganale
(sottratto ai controlli di frontiera e quindi ipoteticamente pericoloso) che, secondo alcuni,
escluderebbe la confisca speciale in questione dal novero delle norme sanzionatorie
applicabile ai reati in materia di omesso versamento dell’IVA, in quanto l’art. 301 del TU
doganale, lungi dal identificare uno specifico ed unidirezionale rapporto tra la res ed il
reato, richiede, al contrario, un vincolo pertinenziale di qualsiasi tipo, imponendo
l’obbligatoria sottoposizione a confisca della res che sia servita, in qualunque modo, alla
commissione della fattispecie criminosa. Orbene è pacifico che la res su cui si sia omesso
di versare l’imposta sul valore aggiunto, pur non essendo necessariamente pericolosa,
abbia, oltremodo contribuito alla commissione del reato, che mai avrebbe potuto

dell’archiviazione.

realizzarsi in sua assenza. Non si può, infatti, omettere di pagare VIVA su di un bene
inesistente o sul quale non vige l’obbligo di pagare l’imposta. Sulla base di queste
considerazioni, la giurisprudenza più risalente ha sostenuto che il disposto dell’art. 301 del
d. P. R. n. 43 del 1973, da applicare anche ai reati in materia di omesso versamento
dell’IVA all’importazione, imponeva al giudice di disporre la confisca speciale da esso
prevista anche in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (ex plurimis
Sez. 3, n. 25887 del 26/05/2010; Sez. 3, n. 4739 del 26/11/2001; Sez. 3, n. 3549 del
10/07/1984) a prescindere dalla condanna e dall’avvenuto accertamento della
responsabilità dell’interessato, ferma restando la necessità di valutare esclusivamente
l’indefettibile relazione materiale ed oggettiva tra la cosa confiscata ed il reato (se pure

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non accertato), ciò anche nel caso in cui la confisca fosse disposta con il decreto di
archiviazione del reato per intervenuta prescrizione (ex multis Sez. 1, n. 38174 del
24/09/2008; Sez. 3, n. 38724 del 21/09/2007).
3.2. – I principi in questione sono stati, tuttavia, superati dalla più recente
giurisprudenza che ha escluso che, in caso di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, possa disporsi o confermarsi la confisca ex art. 301 del d. P. R n. 43 del 1973
sulla sola base del nesso pertinenziale intercorrente tra la res ed il reato prescritto,

criminosa presupposta (Sez. 3, n. 34537 del 21/04/2017). Tale inversione di rotta ha
dovuto necessariamente tenere in considerazione gli sviluppi segnati dalla pronuncia delle
Sezioni Unite Lucci, nonché della posizione della Consulta, successiva alla giurisprudenza
europea in materia di confisca urbanistica.
Con la sentenza Lucci, le Sezioni Unite, sulla scia di una precedente pronuncia dello
massimo consesso (Sez. U., n. 38834 del 10/07/2008), ribadendo che l’istituto della /te
prescrizione non è incompatibile con la confisca quale misura di sicurezza, hanno, tuttavia,
specificato che per disporre la confisca in caso di estinzione del reato per decorso del
termine prescrizionale è necessario procedere ad un accertamento che verifichi la
sussistenza del reato e la responsabilità dell’interessato, accertamento che, almeno per
quanto riguarda la confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, deve
necessariamente tradursi in una precedente sentenza di condanna (Sez. U., n. 31617 del
26/06/2015).
Non dissimile è il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
49 del 26 marzo 2015, in materia di confisca urbanistica. Non si esclude che il
proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi, ai fini della confisca del bene
lottizzato, alla più ampia motivazione sulla responsabilità dell’imputato, con la
precisazione che l’accertamento in questione non deve tradursi in una formale sentenza di
condanna per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, comma 2, del d. P. R. n. 380 del
200, ma può legittimamente configurarsi quale accertamento incidentale sulla
colpevolezza dell’interessato, pur prosciolto all’esito del giudizio in conseguenza della
rilevata prescrizione del reato. Quest’ultimo passaggio, teso a sostenere la sufficienza di
un accertamento incidentale, se pure di merito, a fronte di una formale sentenza di
condanna, non contrasta con la sentenza Lucci, per la differenza strutturale tra le misure
ablatorie prese in considerazione dalle due pronunce. Infatti, mentre la sentenza Lucci si
riferisce ad una tipologia di confisca che richiede, per espressa disposizione legislativa ex
art. 240 cod. pen., una precedente sentenza di condanna sul reato presupposto, la
pronuncia della Consulta prende in considerazione la confisca urbanistica che, alla stregua
delle altre confische obbligatorie speciali, non prevede questo medesimo presupposto

richiedendosi, al contrario un accertamento sostanziale sulla sussistenza della fattispecie

applicativo. Comune è, pertanto, il principio di fondo delle due pronunce: al fine di
disporre la confisca in caso di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale è
necessario un accertamento di merito che, in caso di confisca del bene che sia prezzo o
profitto del reato ex art. 240 cod. pen. deve tradursi in una precedente sentenza
condanna, mentre, nel caso di confisca obbligatoria speciale, può qualificarsi come
accertamento incidentale, pur sempre di merito, sulla sussistenza del reato presupposto e
sulla responsabilità dell’imputato.

del Testo Unico in materia doganale, la quale, richiedendo come unico presupposto il
“fatto di contrabbando” si presenta, alla stregua della confisca urbanistica, quale misura
obbligatoria indipendente dalla condanna, ma comunque necessitante di un accertamento
sulla responsabilità dell’imputato. Del resto, proprio la norma in questione era stata presa
come paradigma dalle Sezioni Unite per giustificare l’esistenza di una “confisca senza
condanna”, purché basata sull’accertamento incidentale sul reato presupposto (Sez. U., n.
38834 del 10/07/2008), in piena aderenza con i principi fatti propri dal Giudice delle leggi.
Deve riaffermarsi, pertanto, che, al fine di disporre o confermare le confische
obbligatorie speciali strutturate alla stregua della confisca urbanistica (tra cui rientra a
pieno titolo la confisca dei beni di contrabbando ex art. 301 a cui rinvia la disciplina
relativa ai reati di omesso pagamento dell’IVA all’importazione) è richiesto, quanto meno,
l’accertamento incidentale di merito sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità
dell’imputato, non essendo sufficiente la mera valutazione circa la sussistenza del nesso
pertinenziale tra la res oggetto della confisca e il reato presupposto.
3.3. – Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha adeguatamente tenuto
conto delle evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, avendo preliminarmente
richiamato la sentenza

Lucci

e poi contraddittoriamente applicato il precedente

orientamento, che richiedeva la semplice pertinenza tra il bene confiscato e il reato
presupposto (pertinenza a suo parere integrata sia dalla fattispecie contestata, sia dagli

Il paradigma in questione può legittimamente estendersi alla confisca ex art. 301

esiti dei subprocedimenti cautelari). Invero, essendosi il reato estinto per prescrizione
prima dell’instaurazione del processo, sarebbe stato impossibile procedere a un
accertamento che, se pure incidentale, avesse comunque il carattere dell’accertamento di
merito; né avrebbe potuto il giudice dell’esecuzione procedere ad una siffatta valutazione,
che la più recente giurisprudenza colloca necessariamente nella fase di merito. Alla luce di
quanto già osservato, deve affermarsi, perciò, che è esclusa la possibilità di procedere, ai
fini della confisca, all’accertamento sulla sussistenza del reato presupposto per la prima
volta nell’ambito dell’incidente d’esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen.
4. – Perciò, dato che, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, al
fine di disporre una confisca obbligatoria speciale che non prevede una precedente

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sentenza di condanna come presupposto applicativo, è necessario procedere ad un
accertamento nel merito circa la sussistenza del reato presupposto e dato che il giudice
dell’esecuzione non ha compiuto e, comunque, non avrebbe potuto compiere, un siffatto
accertamento, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con revoca
della confisca e restituzione di quanto confiscato all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la confisca, disponendo la

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

restituzione di quanto confiscato all’avente diritto.

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