Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19165 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19165 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cirillo Farrusi Giulio Cesare, nato a Bari il 13/06/1966;
avverso la sentenza del 26/06/2012 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.6.2010 il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di
Bitonto, dichiarò Cirillo Farrusi Giulio Cesare responsabile del reato di cui all’art.
642 cod. pen. e lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione. Assolse
l’imputato dal reato di cui all’art. 485 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

2. L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bari, con sentenza
del 26.6.2012 confermò la pronunzia di primo grado.

3.

Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’affermazione di
responsabilità si fonda solo sulla non corrispondenza telematica del contenuto
dell’attestato di rischio rispetto ai dati dell’archivio della compagnia assicuratrice.

Data Udienza: 30/04/2014

L’insufficienza probatoria è stata colmata traendo elementi di prova dalla
contumacia dell’imputato. Peraltro l’imputato tramite il difensore aveva
evidenziato che l’incongruenza poteva derivare da errore generato negli archivi
della compagnia assicuratrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale non ha tratto elementi di prova dalla contumacia, ma

Nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una
ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di
ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della
motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la
ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve
essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa
a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza
alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv
212054).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/04/2014.

solo rilevato che l’imputato non aveva contestato le risultanze.

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