Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19165 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19165 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEIANA DAVID N. IL 10/12/1985
avverso la sentenza n. 3718/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 25/06/2014 di condanna nei
confronti di Deiana David alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro
14.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967,
23 L. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen..
Avverso questa sentenza Deiana David, a mezzo del suo difensore,

legge per l’applicazione della recidiva ex art. 99, comma quinto, cod. pen. senza
assolvimento all’onere motivazionale conseguente alla pronunzia della C. Cost. n.
185 del 2015; b) l’incompatibilità tra l’istituto della continuazione e la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato che in base al calcolo
effettuato dal giudice di primo grado e confermato in sede di appello, non era
stato tenuto conto in alcun modo della recidiva reiterata, specifica e
infraquinquennale contestata al prevenuto.
In ordine alla dedotta incompatibilità tra continuazione e recidiva, occorre
rilevare che l’orientamento assolutamente prevalente, richiamato dal giudicante
e al quale si ritiene di aderire, si esprime in senso diametralmente opposto (v.,
da ultimo, Sez. 2, 22/04/2016 n. 18317, Plaia, Rv. 266695).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

proponeva ricorso per Cassazione, deducendo quanto segue: a) violazione di

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