Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19165 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19165 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
D’INNOCENZO GIORGIO nato il 22/06/1963 a FABRIANO

avverso la sentenza del 13/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
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Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 13 dicembre 2016, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il
Gup del Tribunale di Pesaro, ha applicato all’imputato la pena da questo richiesta, di anni
1 e mesi 6 di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000.
2. – Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Ancona.
Con un unico motivo di doglianza, si lamenta l’erronea applicazione della legge
penale, in riferimento all’art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 e all’art. 1, comma 143, della

legge n. 244 del 2007. Il ricorrente evidenzia che tale ultima disposizione prevede, anche
nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, in caso di condanna o di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., la confisca dei beni che costituiscono il
profitto del reato, ovvero, quando non risulti possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha
la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto. Si precisa, dunque, che
in tema di reati tributari, la confisca per equivalente prevista dall’art. 1, comma 143, della
legge n.244 del 2007, si applica sia al prezzo che al profitto del reato, considerato il rinvio
presente nella norma, all’integrale applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 322 ter cod.
pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
3.1. – La censura sollevata tiene conto del principio di diritto, costantemente
enunciato da questa Corte, secondo cui la confisca del profitto del reato – ovvero, laddove
questa risulti impossibile, la confisca per equivalente – disciplinata dall’art. 322 ter cod.
pen., opera in via obbligatoria, discendendo tale conclusione sia dal dato testuale della
norma, ove si prevede, sia nel primo che nel secondo comma, che la confisca sia «sempre
ordinata», sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla
giurisprudenza. Attraverso tale misura, infatti, anche nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,
8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – così come
previsto dall’art. 1, comma 123, della legge n. 244 del 2007 – si è inteso privare l’autore
del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di
fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità
dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una
vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né
alla gravità della condotta. La confisca, dunque, opera, oltre che in caso di condanna,
anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione
della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e trova applicazione, tanto più in quanto, come
precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell’accordo
delle parti (ex multis, Sez. 2, 4 febbraio 2011, n. 20046). Tale conclusione trova confermai
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nella stessa natura della sentenza di patteggiamento, che è sentenza vincolata
relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo
alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (pur vincolata quanto alla confisca
obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sicché, ove
l’accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a
recepirlo o a recepirlo per intero (ex multis, Sez. 3, 27 settembre 2016, n. 6047; Sez. 2,
19 aprile 2012, n. 19945).

omesso di disporre la confisca di beni che costituiscono il profitto del reato, in ogni caso, la
confisca di beni equivalenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa confisca, e rinvia al
Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

3.2. – Tali principi non sono stati applicati nel caso di specie, perché il Gup ha

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