Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19164 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19164 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fedeli Luciano, nato a Roma il 18/11/1945;
avverso la sentenza del 06/10/2010 della Corte d’appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.6.2005 il Tribunale di Avezzano dichiarò Fedeli
Luciano responsabile del di ricettazione (commesso il 19.10.1996) e – concesse
le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed
€ 774,00 di multa.

2. L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello dell’Aquila, con
sentenza del 6.10.2010 confermò la pronunzia di primo grado.

3.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione della legge

processuale in quanto giudicato in contumacia benché detenuto, mentre il

Data Udienza: 30/04/2014

decreto di citazione e l’estratto contumaciale gli furono notificati alla residenza e
la notifica avvenne per compiuta giacenza. Solo in data 4.10.2012 egli venne a
conoscenza del giudizio di appello a seguito di notificazione dell’ordine di
esecuzione.
Inoltre con l’appello l’imputato aveva nominato quale difensore di fiducia
l’Avv. Monica Fedeli del Foro di Rieti, ma l’avviso fu notificato al difensore di
ufficio del giudizio di primo grado Avv. Felice Iacoboni.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
In primo grado, all’udienza 12.6.2000, rilevata la mancata traduzione
dell’imputato, detenuto per altra causa, il processo era stata rinviata ad altra
udienza disponendo che fosse dato avviso all’imputato (S.U. Rv 234600).
La nuova notifica fu effettuata nel carcere di Rieti a mani dell’imputato, di
cui fu disposta la traduzione per l’udienza 19.1.2001. L’imputato rinunciò a
comparire a tale udienza.
Fu ordinata nuovamente la traduzione per la successiva udienza del
5.11.2001, non effettuata per l’intervenuta scarcerazione dell’imputato.

2. Per il giudizio di appello lo stato di detenzione non era noto al giudice e
l’imputato non lo comunicò (Sez. 6 Rv 253702).

3. In punto di avviso al difensore la nomina di difensore di fiducia, con l’atto
di appello, in persona dell’Avv. Monica Fedeli, è avvenuta solo in data
11.10.2012.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso impedisce l’ulteriore decorso della prescrizione.

5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/04/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA