Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19164 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19164 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZI MASSIMILIANO VINCENZO N. IL 01/07/1986
COSCHIERA ALDO N. IL 10/05/1984
avverso la sentenza n. 1134/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 06/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata
di Taranto – in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto
del 21/10/2013 – con la quale Rizzi Massimiliano Vincenzo e Coschiera Aldo
riduceva ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 860 di multa per il primo
e di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa per il secondo, in
ordine ai reati di cui agli artt. 582 cod. pen., 10 ss. L. n. 497 del 1974 (in

Avverso tale sentenza i predetti imputati, a mezzo del loro difensore,
ricorrevano per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
del provvedimento impugnato, evidenziando che gli elementi inerenti alle
modalità dell’azione ed ai mezzi adoperati per l’esecuzione ictu ocu/i lasciavano
agevolmente presupporre l’entità modesta del fatto, per cui dovevano essere
concesse le attenuanti generiche e doveva essere fissata una pena nel minimo
edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, contenenti le medesime censure per entrambi gli imputati, sono
manifestamente infondati.
Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, va rilevato che, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente
che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge
con l’indicazione delle ragioni ostative e delle circostanze ritenute di
preponderante rilievo (tra le molte pronunce, v. Cass., Sez. 2, 11/10/2004, dep.
2005, n. 2285, Alba, Rv. 230691). Tanto più non ricorre tale obbligo, laddove la
richiesta di concessione delle attenuanti risulti fondata su ragioni di carattere
estremamente generico, come quelle prospettate dalla difesa del ricorrente.
In riferimento al secondo motivo di ricorso, i ricorrenti, pur denunziando
formalmente violazione di legge, non criticano in realtà la violazione di specifiche
regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma,
postulando generiche carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedono
la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, tale riesame è
inammissibile in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come
nel caso in esame – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia
2

Mottola, San Basilio il 20/07/2012).

saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del
compendio probatorio acquisito, che venivano fatte refluire sul trattamento
sanzionatorio, nei termini processuali correttamente esplicitati nella sentenza
impugnata (obiettiva entità dei fatti e personalità del prevenuto).
Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ciascuno di una somma alla Cassa
delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento ciascuno della somma di 2.000,00 euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

pen..

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