Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19163 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19163 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rondini Maurizio, nato a Roma il 27/05/1961,
avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri in data 9/01/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in

persona del sostituto

Procuratore generale, dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 9/01/2016, il Tribunale di Velletri, in qualità
di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con la quale Maurizio Rondini
aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione emesso il
21/03/2016 dal locale Procuratore della Repubblica in relazione alla condanna
inflitta allo stesso Rondini con sentenza del Tribunale di Velletri in data
14/10/2008 per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del
2001. Istanza che era stata formulata sul duplice presupposto che, da un lato,
l’istante non fosse più il proprietario dell’immobile, avendo ceduto la quota di
proprietà alla Società Nautilus Immobiliare s.r.I., e che, dunque, non potesse
essere ritenuto il destinatario della demolizione; e che, dall’altro lato, i titolari
dell’immobile avessero, comunque, già provveduto alla parziale demolizione delle
opere abusive contestate.

Data Udienza: 08/11/2017

1.1. Secondo il giudice adito, infatti, la stessa istanza presentata da Rondini
faceva riferimento alla demolizione compiuta dallo stesso richiedente e dalla
moglie, Valeria Gatti, titolare della menzionata società, sicché doveva ritenersi
pacifico che l’area fosse ancora nella disponibilità del richiedente. Fermo
restando che, avendo l’obbligo di demolizione carattere “reale”, doveva ritenersi
che esso operasse anche nei confronti degli eventuali acquirenti, senza che il
vincolo sanzionatorio potesse essere, dunque, caducato dalla cessione del bene a
terzi soggetti. Quanto, poi, al ricorso presentato davanti al giudice

relativa procedura fosse del tutto irrilevante ai fini della eventuale revoca e/o
sospensione dell’ordine di demolizione derivante dalla sentenza di condanna,
avuto riguardo alla autonomia di quest’ultimo rispetto al provvedimento
amministrativo di analogo contenuto e non assumendo la determina di
acquisizione del bene al patrimonio comunale il valore di sanatoria, essendo a tal
fine necessario che il comune dichiarasse, con propria delibera, l’esistenza di un
interesse pubblico al mantenimento delle opere abusive.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso Maurizio Rondini, a
mezzo del difensore fiduciario, avv. Francesco Bruzzese, deducendo, con un
unico articolato motivo di doglianza, di seguito enunciato nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., due distinti
profili di censura, entrambi prospettati ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E),
cod. proc. pen..
2.1. Sotto un primo aspetto, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in
relazione al profilo della titolarità del diritto di proprietà non in capo a Rondini,
quanto a Valeria Gatti, titolare della Società Nautilus Immobiliare S.r.I., la quale
avrebbe personalmente provveduto alla parziale demolizione delle opere
abusive, le quali, dunque, non sarebbero stata eseguite da Rondini, secondo
quanto accertato dai tecnici del comune di Ciampino.
2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta analogo vizio in relazione
agli esiti del giudizio, instaurato davanti al competente Tribunale amministrativo
regionale, avverso la determina dirigenziale del 19/01/2016 del comune di
Ciampino con la quale era stato ingiunto lo sgombero ed era stata disposta
l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. In tale frangente, infatti, il
giudice amministrativo avrebbe sospeso il provvedimento impugnato, sul
presupposto che l’ordine di demolizione risalisse al 2005 e che le opere abusive
fossero state già demolite. Decisione del T.A.R. alla quale avrebbe fatto seguito
l’annullamento in autotutela sia dell’ordinanza di demolizione del 2005, sia della
determina impugnata.

2

amministrativo, l’ordinanza impugnata aveva sottolineato come l’esito della

3. In data 18/09/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Quanto al primo profilo di doglianza, con il quale il ricorrente ha

sottolineato che la proprietà dell’immobile interessato dalle opere abusive fosse
Società Nautilus Immobiliare S.r.I.,

deve osservarsi,

preliminarmente, che il bene era, in origine, di proprietà dello stesso Rondini e
della moglie di quest’ultimo e che, successivamente alla condanna, le quote di
proprietà di Rondini erano state cedute alla società di cui era legale
rappresentante Valeria Gatti.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, innanzitutto, che la stessa istanza
formulata dal condannato, nella quale egli aveva affermato di avere provveduto
alla demolizione parziale unitamente alla moglie, costituisse chiara dimostrazione
del fatto che egli mantenesse la materiale disponibilità del bene. Una valutazione
niente affatto illogica, che il ricorrente ha cercato di superare attraverso
l’affermazione, in palese contrasto con quanto riportato nell’originaria istanza,
secondo cui la demolizione sarebbe stata eseguita, in realtà, dalla sola Gatti.
In ogni caso, va ribadito che secondo il costante indirizzo della
giurisprudenza di questa Corte, l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito
dal giudice a seguito dell’accertata edificazione in violazione di norme
urbanistiche, non è esclusa dall’alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche
se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo. Ciò in quanto l’ordine di
demolizione, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere “reale” a
contenuto ripristinatorio, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con
il bene, a prescindere dagli atti traslativi intercorsi (Sez. 3, n. 42699 del
7/07/2015, dep. 23/10/2015, Curcio, Rv. 265193; Sez. 3, n. 16035 del
26/02/2014, dep. 11/04/2014, Attardi, Rv. 259802), con la sola conseguenza
che l’acquirente, se estraneo all’abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore
a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, dep.
9/10/2009, Berardi e altri, Rv. 244612). Ne consegue, pertanto, la manifesta
infondatezza della questione posta.
3. Venendo alla seconda questione dedotta dalla difesa del ricorrente,
concernente l’avvenuta sospensione, da parte del Tribunale amministrativo
regionale, dell’ordine di demolizione adottato dal comune di Ciampino, occorre
rilevare che gli esiti della menzionata procedura giurisdizionale non sono
destinati a produrre alcun effetto sull’ingiunzione emessa dal Pubblico ministero
in virtù del titolo giudiziale, potendo l’eventuale revoca conseguire soltanto

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stata trasferita alla

all’emanazione, da parte dell’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio,
provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili ai sensi
dell’art. 31, commi 3 e 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quali in particolare la
deliberazione, da parte del consiglio comunale, della conservazione delle opere in
funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici (Sez. 3,
n. 42699 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, Iodice, Rv. 265193; Sez. 3, n. 42698
del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, P.M. in proc. Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n.
47263 del 25/09/2014, dep. 17/11/2014, Rv. 261213; Sez. 3, n. 4444 del

28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238803; Sez. 3,
n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645; Sez. 3, n.
37120 del 11/05/2005, dep. 13/10/2005, Morelli, Rv. 232174); e non rientrando
pacificamente in quest’ambito la determina, da parte del comune di Ciampino, di
acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio.
Pertanto, dal momento che, sulla base di quanto accertato dal T.A.R., le
opere abusive sarebbero state demolite soltanto in parte, deve concludersi che
l’ordine giudiziale di demolizione potrà e dovrà, comunque, operare per la
restante porzione di immobile non ancora interessata dall’intervento ablativo.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore
della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8/11/2017

Il Consii tt ere es ensore

Il Presidente

12/01/2012, dep. 2/02/2012, Seoni, Rv. 251972; Sez. 3, n. 4962/08 del

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