Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19162 del 30/04/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19162 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Melis Silvia, nata a Roma il 26/10/1970,
avverso la sentenza del 24/05/2012 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
senza rinvio per prescrizione;
udito per l’imputato l’avv.Eugenio Maria Zini in sostituzione dell’Avv. Palma
Seminara, che ha concluso chiedendo la declaratoria di prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18.2.2008 il Tribunale di Roma dichiarò Melis Silvia
responsabile del reato di cui agli artt. 633 – 639 bis cod. pen. e – concesse le
attenuanti generiche – la condannò alla pena di € 200,00 di multa.
2. L’imputata, tramite il difensore, propose gravame, ma la Corte d’appello
di Roma, con sentenza del 24.5.2012 confermò la pronunzia di primo grado.
Data Udienza: 30/04/2014
3.
Ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore, deducendo
l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e dell’avviso al
difensore, in quanto i fax erano stati inoltrati ad un numero diverso da quello
dello studio del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, posto che il decreto di citazione per il giudizio di
appello e l’avviso di fissazione di udienza sono stati inviati a mezzo fax a numero
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 30/04/2014.
diverso da quello del fax del difensore.