Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19162 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19162 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIANESE NICOLA RAFFAELE N. IL 15/12/1988
avverso l’ordinanza n. 3582/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 15/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava
l’istanza di differimento della pena per grave infermità presentata da Pianese
Nicola Raffaele ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen..
Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo del proprio difensore,
ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre
che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi
della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la
motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di
logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso,
pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua
singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende
in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei
presupposti per la concessione del beneficio del differimento della pena per
grave infermità, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza.
Nel provvedimento impugnato, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare che dal
contenuto delle relazioni sanitarie redatte in occasione della sua detenzione non
emergeva un giudizio di particolare gravità delle sue condizioni di salute, né
tantomeno incideva sul suo stato detentivo, in quanto adeguatamente trattabile
in carcere; evidenziava poi la notevole pericolosità del condannato.
Il Tribunale poi rappresentava il comportamento del condannato
reiteratamente diretto a rifiutare le cure farmacologiche fornitegli e il
trattamento alimentare.
A fronte di tale apparato argomentativo, la difesa del Pianese non
sviluppava censure volte a scalfire il percorso logico seguito dal giudicante con
particolare riferimento all’atteggiamento non collaborativo del proprio assistito,

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beneficio penitenziario richiesto.

finalizzato a far apparire il proprio stato di salute più grave rispetto alla
situazione reale.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2016.

P. Q. M.

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