Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19161 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19161 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rossi Mario, nato a Napoli il 06/02/1940,
avverso la sentenza del 06/04/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio
Gialanella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/12/2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
assolse Rossi Mario dall’imputazione di ricettazione di un assegno bancario
perché il fatto non costituisce reato.

2. Il Procuratore generale della Repubblica propose gravame e la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza del 28.3.2012 dichiarò l’imputato colpevole del
reato ascrittogli e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di
anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 400,00 di multa (il dispositivo in calce alla
sentenza reca peraltro la conferma di altra pronunzia, ma quello letto in udienza
ed allegato al verbale corrisponde alla motivazione).

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore deducendo:

Data Udienza: 30/04/2014

1. vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione dell’istruzione
dibattimentale svolta in primo grado; in appello l’elemento psicologico è
stato desunto solo dalla mancata indicazione della provenienza del titolo;
2. in via subordinata violazione di legge sotto il profilo della mancata
declaratoria di prescrizione del reato trattandosi di fatti antecedenti il
23.2.2002;
3. in via di ulteriore subordine la eccessività della pena.

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Non constano sospensioni del decorso della prescrizione, sicché la stessa è
maturata prima della pronunzia della sentenza di appello.
Alla luce della motivazione della sentenza impugnata non sussistono le
condizioni di evidenza per un proscioglimento nel merito, sicché deve essere
dichiarata la estinzione del reato.

2. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.

3. La decisione assunta rende superfluo esaminare il primo ed il terzo
motivo di ricorso.

4.

La decisione assunta rende superfluo correggere l’errore materiale

contenuto nella sentenza impugnata, disponendo la sostituzione del dispositivo in
calce alla stessa con quello letto in udienza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso il 30/04/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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