Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19161 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19161 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRISI GIUSEPPE N. IL 22/03/1992
avverso l’ordinanza n. 24/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
22/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, quale giudice
dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a
Torrisi Giuseppe per la commissione di ulteriori delitti entro il termine di cinque
anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale

termine di cinque anni non erano relativi a reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della revoca della
sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen.,
l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con
riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza
che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (v.,
da ultimo, Sez. 6, 06/02/2013 n. 10349, Grassetti, Rv. 254688).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

concessa all’imputato, in quanto a suo avviso i successivi illeciti commessi nel

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